Consiglieri di minoranza e termine per la relazione del revisore sul rendiconto (TAR Calabria n. 945 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di venti giorni per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della relazione dell’organo di revisione sul rendiconto di gestione non è imposto al Comune allorché il regolamento di contabilità abbia espunto tale adempimento dal novero dei documenti da depositare. La norma che fissa in capo al revisore l’obbligo di trasmissione della relazione riguarda esclusivamente il revisore e non configura un obbligo del Comune. In presenza di un’interpretazione sostanzialistica dell’art. 227, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, il mancato rispetto del termine procedurale non determina l’illegittimità della delibera quando i consiglieri abbiano avuto conoscenza degli elementi documentali in tempo congruo, abbiano partecipato al dibattito e non abbiano chiesto il differimento della seduta. Quanto agli emendamenti agli schemi di bilancio, il termine regolamentare di tre giorni prima dell’approvazione è rispettato quando la convocazione sia notificata sette giorni prima dell’adunanza.

Il Fatto

Alcuni consiglieri di opposizione del Comune di Guardia Piemontese impugnano davanti al TAR Calabria le delibere consiliari n. 2, 3, 4 e 5 del 31.01.2022, con cui il Consiglio ha approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, il ripiano del disavanzo di amministrazione, il documento unico di programmazione semplificato 2021-2023 e il bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

I ricorrenti deducono la violazione degli artt. 170, 172, 174 e 227 D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011, oltre all’eccesso di potere. Sostengono di non aver potuto esprimere un voto consapevole perché la documentazione, in particolare il parere del revisore dei conti, sarebbe stata consegnata solo tre giorni prima della seduta. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto. In sede cautelare la richiesta di tutela è respinta con ordinanza n. 115/2022, non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la censura relativa alla delibera n. 2/2022 e all’invalidità derivata delle delibere successive. I ricorrenti invocano l’art. 227, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, che imporrebbe la disponibilità della relazione del revisore almeno venti giorni prima della sessione consiliare.

La censura è infondata. Il Collegio rileva che l’art. 60, comma 4, del regolamento di contabilità comunale, come modificato dalla delibera consiliare n. 9 del 17.05.2017, ha espunto dal novero dei documenti da porre a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione. Non è dunque configurabile in capo al Comune l’obbligo di depositare quella relazione entro venti giorni.

Il Tribunale esamina poi l’art. 60, comma 2-bis, che fissa in capo al revisore l’obbligo di trasmettere la relazione entro un termine non inferiore a venti giorni dalla trasmissione della proposta. La disposizione, osserva il Collegio, pone l’obbligo esclusivamente a carico del revisore e non integra un adempimento del Comune.

Sotto concorrente profilo, il Tribunale richiama i propri precedenti su un’interpretazione sostanzialistica dell’art. 227 D. Lgs. n. 267/2000: il decorso del termine non è rilevante quando i consiglieri non abbiano chiesto il differimento della seduta e abbiano di fatto partecipato al dibattito. Opera il principio del raggiungimento dello scopo, perché la norma procedurale tutela la piena conoscenza degli atti, che nella specie è stata assicurata in tempo congruo. I consiglieri hanno acquisito il parere del revisore il 28.01.2022, con seduta fissata al 31.01.2022, e hanno preso parte al dibattito votando in senso contrario.

Quanto alle delibere nn. 4 e 5/2022, il Collegio disattende la doglianza sulla impossibilità di presentare emendamenti. L’art. 174, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 richiede che il regolamento preveda un congruo termine per la presentazione degli emendamenti. L’art. 13 del regolamento di contabilità comunale fissa tale termine in almeno tre giorni prima dell’approvazione del bilancio. Nella specie la convocazione è stata notificata sette giorni prima dell’adunanza, e dunque i termini sono stati rispettati. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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