Carta docente non erogata: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Campania n. 424 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, unitamente al passaggio in giudicato della sentenza, legittima l’esperimento del rimedio. La mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto riconoscimento del beneficio richiesto determina l’accoglimento del ricorso. Per il caso di ulteriore inadempienza il giudice nomina commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario, onerando l’amministrazione inadempiente delle relative attività e spese.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad accreditarvi la somma di mille euro.
La ricorrente ha dedotto l’avvenuta notifica della sentenza all’amministrazione, il decorso del termine di legge, il passaggio in giudicato del titolo e la persistente inerzia dell’ente. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato, anzitutto, il rispetto delle formalità procedurali. Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione il 26 luglio 2024 mediante PEC ed è passata in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato dalla cancelleria del giudice di merito.
Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale termine costituisce presupposto indefettibile per l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza.
Sul piano sostanziale, le statuizioni del titolo azionato non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici e gli importi indicati nella sentenza.
Il ricorso è stato dunque accolto. In esecuzione del giudicato, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’assegnazione del beneficio entro novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario provvede entro novanta giorni dalla richiesta della parte, con dichiarazione attestante la scadenza del termine e la persistente inottemperanza, compiendo ogni atto necessario, incluse le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’ente debitore, non è stato liquidato alcun compenso al commissario.
Le spese di lite, liquidate in 500,00 euro per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore, seguono la soccombenza dell’amministrazione, tenuto conto della serialità del contenzioso sulla carta docente.
Nota della Redazione
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