Dimensionamento rete scolastica e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2339 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sicché non richiedono una motivazione particolarmente analitica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori palesi, manifesta irrazionalità o irragionevolezza. Il parere delle istituzioni scolastiche interessate è obbligatorio ma non vincolante, con la conseguenza che lo scostamento da esso non determina l’illegittimità del provvedimento purché la scelta adottata risulti congruamente motivata. Il trasferimento degli alunni in un diverso plesso non incide sulla sede legale dell’istituto comprensivo e costituisce legittimo esercizio delle competenze comunali in materia di organizzazione della rete e gestione del patrimonio immobiliare scolastico. Gli investimenti effettuati in passato su una struttura e gli standard del D.P.R. n. 81/2009 non vincolano l’amministrazione a mantenere in funzione un plesso sottoutilizzato.
Il Fatto
Alcuni genitori di minori frequentanti una scuola primaria di Como hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale che ne disponeva la chiusura, unitamente ai provvedimenti di recepimento adottati dalla Provincia e dalla Regione nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno 2026/2027. I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del diritto all’istruzione e il mancato rispetto dei pareri degli organi collegiali, nonché la finalizzazione della scelta a ragioni estranee alle esigenze didattiche, quali la realizzazione di un parcheggio.
Il Comune, la Provincia e il Ministero dell’Istruzione si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente l’improcedibilità e l’irricevibilità del ricorso, oltre a contestarne nel merito la fondatezza. Respinta l’istanza cautelare, la causa giungeva alla pubblica udienza del 28 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività della memoria depositata dai ricorrenti, applicando il principio per cui il termine a ritroso di trenta giorni previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., scadendo di domenica, deve essere anticipato al sabato ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c. Il deposito effettuato il sabato entro le ore 12:00 è stato quindi ritenuto tempestivo alla luce dell’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha prescinto dalle eccezioni pregiudiziali, applicando il principio della ragione più liquida, e ha respinto il ricorso. Ha rammentato che, secondo la giurisprudenza costante (Cons. Stato, VII, 14 marzo 2025, n. 2108), i provvedimenti di dimensionamento scolastico non richiedono una motivazione particolare, essendo scelte discrezionali concernenti la programmazione della rete, sindacabili solo per vizi macroscopici.
La delibera comunale è risultata adeguatamente motivata, fondandosi su un’istruttoria completa che documentava il basso grado di occupazione del plesso, la sua appartenenza allo stesso istituto comprensivo della scuola di destinazione e la presenza di altre strutture nelle vicinanze. Il Collegio ha evidenziato la coerenza della scelta con le indicazioni regionali sull’ottimizzazione del rapporto docenti-studenti e con il calo demografico. Ha inoltre superato le doglianze relative alle distanze, rilevando che il D.M. 18 dicembre 1975 ammette la deroga ove sia istituito un servizio di trasporto gratuito, e ha ritenuto generica la censura fondata sul D.P.R. n. 81/2009.
Quanto ai pareri degli organi collegiali, la decisione ha precisato che erano obbligatori ma non vincolanti ai sensi della DGR regionale, sicché lo scostamento non era di per sé illegittimo, essendo supportato da motivazione ragionevole. Ha quindi escluso le criticità strutturali della scuola di destinazione sulla base della relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale e ha ritenuto legittimo l’esercizio delle competenze comunali ai sensi dell’art. 139 del D.lgs. n. 112/1998, non ravvisando alcuna interferenza con l’autonomia dell’istituzione scolastica. Infine, ha dichiarato la censura sulla violazione del patto di corresponsabilità educativa generica e indimostrata.
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Nota della Redazione
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