Interpretazione autentica non estende l’IVA ridotta al trasporto turistico (Cass. civ. Sez. 5 n. 24859 del 30.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, conv. con mod. dalla l. n. 91/2022, si applica alle prestazioni di trasporto di persone effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972. La natura retroattiva della disposizione comporta l’applicazione dei regimi di esenzione o di aliquota ridotta anche ai rapporti pendenti, con esclusione dei soli rapporti esauriti. La finalità turistico-ricreativa non modifica la natura oggettiva della prestazione di trasporto, salvo che si configuri una prestazione complessa in cui il trasporto risulti meramente strumentale ad attività ulteriori non accessorie.
Il Fatto
La contribuente, società esercente attività di trasporto passeggeri verso le isole Eolie, impugnava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con cui l’Agenzia delle entrate recuperava l’IVA, ritenendo non applicabile l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633/1972.
La Commissione tributaria provinciale annullava l’atto impositivo per difetto della delega di firma, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, adita dall’Ufficio, escludeva l’esenzione perché l’attività non costituiva trasporto “di piazza”, qualificandola come “mero trasporto” soggetto ad aliquota IVA agevolata del 10%, essendo il prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere una prestazione accessoria. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, che deduceva la violazione delle disposizioni sul trattamento IVA del trasporto di persone e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che l’attività, avendo finalità turistico-ricreative e carattere complesso, fosse soggetta ad aliquota ordinaria.
I giudici di legittimità hanno richiamato la norma di interpretazione autentica dell’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, secondo cui le disposizioni sull’esenzione e sulle aliquote ridotte per il trasporto di persone si applicano anche quando le prestazioni siano effettuate per finalità turistico-ricreative, purché abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto e non comprendano la fornitura di servizi ulteriori, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972. La norma, di natura retroattiva con il limite dei rapporti esauriti, enuncia una regola di giudizio destinata ad operare per le controversie pendenti e future, come già affermato da Cass. n. 35054 del 2023 e n. 19781 del 2024.
Quanto alla configurabilità di una prestazione complessa, la Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza unionale, la prestazione è unica quando uno o più elementi sono costitutivi della prestazione principale, mentre gli altri sono accessori e seguono la stessa disciplina tributaria. Una prestazione è accessoria quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale.
La CTR si è attenuta a tali principi, avendo accertato che il prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere si poneva in posizione di accessorietà rispetto al trasporto. Il tentativo dell’Agenzia di contrapporre una diversa lettura del compendio istruttorio è stato giudicato inammissibile, perché volto ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, riservata al giudice di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.