Revisione prezzi e ius variandi: decorrenza del calcolo dall’avvio del servizio (C.G.A.R.S. n. 264 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici, deve tenersi distinto il profilo della maturazione del diritto alla revisione da quello del calcolo e della decorrenza della stessa. Se è vero che la revisione non compete per il primo anno di esecuzione del rapporto, è altrettanto vero che il corrispettivo del secondo anno va modulato tenendo conto della variazione dei prezzi maturata a decorrere dalla prima annualità, secondo l’indice FOI elaborato dall’Istat. La modifica delle superfici oggetto del servizio, intervenuta per sopravvenienze e in forza di una clausola del capitolato speciale d’appalto, costituisce esercizio dello ius variandi della stazione appaltante e non una rinegoziazione del contratto, con la conseguenza che l’adeguamento del corrispettivo resta dovuto per l’intero periodo considerato.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese risultava aggiudicatario di un servizio pluriennale di pulizia e sanificazione di locali ospedalieri, con decorrenza dal maggio 2010 ed estensione successiva a un ulteriore presidio a partire dall’aprile 2011. Il rapporto era prorogato e, nel tempo, l’azienda sanitaria riconosceva l’adeguamento dei prezzi secondo l’indice FOI solo per taluni periodi, escludendo l’annualità 2019 e quantificando importi inferiori a quelli richiesti.

Il raggruppamento impugnava la delibera di riconoscimento parziale, chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguamento per gli anni 2017-2019 e la condanna al pagamento. Il T.a.r. Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva in parte il ricorso, escludendo la rinegoziazione ma respingendo la tesi sulla decorrenza del calcolo. Entrambe le parti proponevano appello: la parte privata avverso il criterio di calcolo, l’azienda con appello incidentale sulla ritenuta assenza di rinegoziazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’appello incidentale dell’azienda sanitaria, che lo ritiene infondato. La parte pubblica sosteneva che il verbale del gennaio 2019 avesse dato luogo a una rinegoziazione, con un nuovo regolamento contrattuale autonomo, stante la variazione delle superfici e dei livelli di rischio.

Tale tesi non è condivisa. Le modifiche intervenute si sincronizzano con la previsione del capitolato speciale d’appalto richiamata dal primo giudice, che ammette modifiche unilaterali in presenza di sopravvenienze. Manca, inoltre, un confronto dialettico tra le parti e non risulta alcuna significativa variazione dei prezzi unitari: il nuovo corrispettivo è quello originario moltiplicato per le nuove superfici.

Il verbale del gennaio 2019 si limita quindi a una ricognizione delle superfici, senza riconfigurare il rapporto. Non sussiste alcuna nuova contrattazione dei prezzi, con la conseguenza che la sentenza impugnata va confermata sul punto.

L’appello principale è invece fondato. Il Collegio condivide l’impostazione della parte privata: va distinto il momento di maturazione del diritto alla revisione da quello del suo calcolo. Se la revisione non spetta per il primo anno, il corrispettivo del secondo non può che essere modulato tenendo conto della variazione dei prezzi maturata dalla prima annualità.

Ne deriva l’accoglimento dell’appello principale e, in parziale riforma, l’integrale accoglimento del ricorso di primo grado. L’azienda provvederà al ricalcolo del quantum da erogare al raggruppamento. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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