Cassa integrazione guadagni ordinaria e rischio di impresa nella mono-committenza (TAR Puglia n. 1095 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale presuppone una situazione di temporanea crisi produttiva connessa ad un evento transitorio e contingente, sostanzialmente avulso dalle possibilità di controllo dell’imprenditore. L’evento interruttivo è da ritenersi non imputabile solo quando sia conseguenza di fatti naturali o umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa. L’evento va invece ascritto al datore di lavoro quando risulti conseguenza dell’erroneità delle scelte imprenditoriali o rientri, comunque, nell’alea dell’attività di impresa. La scelta di operare in regime di mono-committenza, senza garanzie o strumenti di tutela contrattuale, integra una libera determinazione imprenditoriale che comporta la consapevole accettazione del rischio derivante dalla eventuale risoluzione del contratto, con conseguente esclusione della non imputabilità della crisi.
Il Fatto
Una società operante nell’assemblaggio e confezionamento di calzature, attiva in regime di sostanziale mono-committenza con un’azienda del settore del lusso, vedeva risolto il contratto di subfornitura dal proprio committente. La risoluzione era conseguente al sequestro preventivo, disposto nell’ambito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta, del 100% del capitale sociale e dell’azienda del committente stesso. Rimasta priva di ordini e commesse, la società presentava all’INPS tre distinte domande di cassa integrazione guadagni ordinaria per la crisi aziendale, che venivano respinte con provvedimenti del 13.10.2023. L’INPS motivava il diniego rilevando che lo stato di crisi era riferibile esclusivamente al rischio di impresa, per la scelta della mono-committenza e per la sottoscrizione di clausole contrattuali che non garantivano un fatturato minimo. La società impugnava i provvedimenti di reiezione dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo la valutazione dell’INPS circa la riconducibilità della crisi aziendale all’ordinario rischio di impresa. Il Collegio ha osservato come la carenza di commesse non fosse derivata da un evento imprevedibile ed estraneo alla sfera di controllo dell’imprenditrice, bensì da una serie di accadimenti direttamente correlati alle sue scelte gestionali.
In primo luogo, il sequestro preventivo disposto nell’ambito del procedimento penale per bancarotta fraudolenta non è stato considerato un evento estraneo alla condotta dell’imprenditore, essendo immediatamente connesso alla gestione dell’attività. Analogamente, la risoluzione del contratto da parte del committente è stata ricondotta alla decisione della ricorrente di operare in regime di mono-committenza, senza predisporre alcuna garanzia o strumento di tutela contrattuale.
La Corte ha richiamato il principio per cui la concessione dell’integrazione salariale richiede una crisi produttiva determinata da fatti oggettivamente imprevedibili, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis o l’illecito del terzo. La scelta di operare in regime di esclusiva, ancorché condizionata dalle dinamiche del mercato, è stata qualificata come libera determinazione imprenditoriale, comportante la consapevole accettazione del rischio di una eventuale risoluzione del contratto. L’imprenditore, pertanto, non può invocare la non imputabilità dell’evento per ottenere la socializzazione del rischio d’impresa attraverso l’istituto della cassa integrazione. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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