Ottemperanza al giudicato e presa in carico del minore (TAR Calabria n. 942 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, anche mediante la condanna al pagamento delle somme stabilite nel titolo. L’amministrazione ha l’onere di provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale; in difetto, l’azione di ottemperanza è accolta. Al fine di assicurare l’effettività della tutela, il giudice assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di inerzia, nomina il Commissario ad acta, il cui compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Con precedente sentenza un TAR aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale a prendere effettivamente in carico un minore, somministrandogli il trattamento riabilitativo in forma diretta o indiretta, e a rifondere le spese sostenute dai genitori, oltre alle spese di lite. La sentenza, notificata, non era stata impugnata ed era passata in giudicato.

Poiché l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, i genitori, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, e il difensore distrattario hanno proposto separati ricorsi per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’azienda di prendere in carico il minore e di corrispondere le somme dovute. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei due ricorsi ex art. 70 c.p.a. per connessione oggettiva, vertendo entrambi sul medesimo titolo esecutivo.

Nel merito, il Tribunale ha ribadito che l’amministrazione ha l’obbligo di conformarsi alla pronuncia giurisdizionale e di adempiere integralmente la pretesa creditoria. L’onere della prova dell’avvenuta esecuzione grava sull’amministrazione, che nel caso di specie non ha dimostrato alcunché, non essendosi neppure costituita.

Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’azienda di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, alla presa in carico del minore e al pagamento delle somme indicate, al netto di quanto già corrisposto.

Per assicurare l’effettività della tutela, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio. L’intervento commissariale è subordinato alla inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato e all’istanza della parte ricorrente, da proporsi entro i successivi 90 giorni.

Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto, dietro sua richiesta, e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio, liquidate unitariamente, sono state poste a carico della medesima amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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