Camuffamento impianto 5G con finto albero: onere di prova dell’impossibilità tecnica (TAR Campania n. 1657 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione paesaggistica che impone la mimetizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche mediante finto albero è illegittima solo se il ricorrente dimostra l’assoluta impossibilità tecnica di ottemperarvi. Le difficoltà economiche, di reperimento dei materiali o di compatibilità temporale con il cronoprogramma del P.N.R.R. attengono alla convenienza e alla fattibilità dell’intervento e non integrano l’ineseguibilità oggettiva. Il sindacato di eccesso di potere non può fondarsi su valutazioni soggettive non provate, gravando sul ricorrente l’onere di allegare e documentare l’oggettiva ineseguibilità della prescrizione, non essendo sufficiente l’asserita insormontabilità delle difficoltà. L’omessa interlocuzione preventiva in sede procedimentale preclude, inoltre, la contestazione in giudizio delle soluzioni prescritte.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di infrastrutture per le telecomunicazioni, impugna la determina con cui il Responsabile dell’Area Tecnico-Urbanistica del Comune ha concluso positivamente la conferenza di servizi relativa all’installazione di un impianto per le comunicazioni elettroniche, nella parte in cui ha recepito la prescrizione del camuffamento con un finto albero di essenza autoctona.
La prescrizione proviene dal parere della Commissione locale per il paesaggio, recepito dalla Soprintendenza A.B.A.P. e, da ultimo, dalla Soprintendenza speciale per il P.N.R.R. L’impianto è finanziato con fondi del Piano “Italia 5G”. La ricorrente deduce l’insuscettibilità di ottemperare alla prescrizione e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Preliminarmente, sulla base della nota della Commissione locale per il paesaggio del 01.12.2025, chiarisce che la mimetizzazione prescritta deve avvenire mediante un finto albero e non un albero vero: il chiarimento era stato sollecitato in sede istruttoria con l’ordinanza n. 2858 del 17.11.2025, con cui la Sezione aveva fissato la discussione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Nel merito, la ricorrente non dimostra l’oggettiva impossibilità tecnica di ottemperare, ma allega soltanto difficoltà di reperimento del finto albero sui mercati extraeuropei, la necessità di un percorso di omologazione incompatibile con i tempi del P.N.R.R., ovvero il ricorso a una progettazione fuori standard con costi elevati. Si tratta di valutazioni che attengono alla convenienza economica e alla fattibilità temporale dell’intervento, non alla sua assoluta ineseguibilità.
Quanto alla provenienza dei materiali, la relazione della Presidenza del Consiglio del 05.12.2025 chiarisce che nel capitolato tecnico del Piano “Italia 5G” non è posto alcun vincolo sulla provenienza europea dei materiali; i vincoli riguardano i soli apparati attivi, ai sensi degli artt. 1-bis e 2 del d.l. n. 21/2012. Inoltre, la ricorrente ammette l’esistenza in commercio di strutture idonee al camuffamento, senza offrire prova che quelle reperibili sul mercato internazionale siano prive delle certificazioni CE.
Neppure l’asserita incompatibilità temporale con il cronoprogramma del P.N.R.R. integra una condizione oggettivamente ostativa: la prescrizione risulta prevista sin dall’agosto 2025 e l’adempimento dipende dall’attivazione tempestiva della ricorrente. La Sezione ribadisce che le tempistiche di attuazione dipendono dalle sue scelte.
Il secondo motivo è infondato: l’aver prospettato in un altro procedimento le difficoltà del camuffamento è irrilevante, poiché la ricorrente avrebbe dovuto sollevare le obiezioni e proporre soluzioni alternative nella sede procedimentale, avviando una interlocuzione preventiva con la Soprintendenza. Il rigetto dei primi due motivi travolge il terzo, di invalidità derivata. Le spese del giudizio sono compensate.
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Nota della Redazione
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