Precedenti penali del figlio convivente e diniego di cittadinanza: legittima la valutazione del nucleo familiare (TAR Lazio n. 11102 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’amministrazione può legittimamente valutare, ai fini del diniego, anche i precedenti penali dei componenti del nucleo familiare convivente del richiedente. Tale valutazione non è macroscopicamente illogica, in quanto il grado di integrazione nella comunità nazionale può essere apprezzato anche con riferimento al contesto familiare. La rilevanza dei precedenti penali dei familiari trova ulteriore fondamento nei beneficî che l’acquisto della cittadinanza comporta indirettamente per essi, quali l’impossibilità di espulsione dei parenti entro il secondo grado ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. La discrezionalità amministrativa in materia è sindacabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’interno aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato valorizzando la sussistenza di un numero rilevante di procedimenti penali—alcuni conclusi con condanne, altri ancora pendenti—a carico del figlio convivente della ricorrente. Avverso tale diniego veniva proposto ricorso, unitamente a istanza cautelare, rigettata con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rammentato che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale, ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto, senza possibilità di sconfinare nell’esame del merito, riservato unicamente all’amministrazione.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che il giudizio dell’amministrazione non apparisse macroscopicamente illogico, atteso che la valutazione circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale può essere estesa anche al nucleo familiare, con riguardo al profilo dell’irreprensibilità della condotta. I precedenti penali del figlio convivente sono stati pertanto considerati come sintomo di criticità nel contesto familiare, non irragionevolmente ritenendo che il legame affettivo e il grado di parentela stabile potrebbero potenzialmente indurre la ricorrente a tenere, anche solo in futuro, comportamenti in contrasto con l’ordinamento giuridico nazionale.
La valutazione dei precedenti penali a carico dei parenti non poteva, inoltre, non rilevare alla luce dei beneficî che indirettamente l’acquisto della cittadinanza comporta anche per gli altri membri del nucleo, tra cui l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado, come disposto dall’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.
Il Tribunale ha infine giudicato inconferente il richiamo al precedente del Consiglio di Stato operato dalla ricorrente, evidenziando come proprio quella pronuncia avesse chiarito che i reati commessi da componenti del nucleo familiare possono rilevare nella lata valutazione discrezionale in materia; nella vicenda richiamata si trattava, peraltro, di delitti di minore allarme sociale rispetto alla condanna per rapina in concorso riportata dal figlio convivente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con spese compensate stante la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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