Buona condotta e attività abusiva di commercio di preziosi (TAR Campania n. 3611 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia per il commercio di oggetti preziosi, il diniego di una nuova licenza ben può fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità del richiedente, ancorato anche a sole considerazioni probabilistiche. L’art. 11 T.U.L.P.S. e l’art. 127 T.U.L.P.S. attribuiscono all’Amministrazione un potere discrezionale di verifica della buona condotta e della sussistenza dei requisiti soggettivi, in un settore di estrema delicatezza ordinamentale. Tale valutazione può prescindere non solo da una sentenza di condanna, ma anche dalla stessa qualificazione come reato del comportamento contestato. L’assoluzione in un procedimento penale riferito a una vicenda del passato non elide l’obbligo di apprezzare circostanze successive, quale l’esercizio abusivo dell’attività in assenza di titolo.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva da decenni nella vendita e produzione di oggetti preziosi a Napoli, impugna il decreto con cui il Questore ha respinto la sua nuova istanza di licenza, presentata il 2 ottobre 2025, diffidandola dal proseguire l’attività. L’Amministrazione aveva constatato, con più controlli, l’esercizio abusivo della vendita di preziosi in assenza di titolo.
La ricorrente deduce che la licenza le era stata revocata nel 2023, che l’attività era proseguita per effetto della nomina di un amministratore giudiziario, e che la successiva assoluzione dell’amministratore con restituzione dei beni dissequestrati avrebbe dovuto comportare la restituzione o voltura della licenza. Il Ministero eccepisce in rito l’inammissibilità per carenza di interesse. La causa arriva in decisione alla pubblica udienza del 26 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, non essendo neppure necessaria la riunione con il giudizio pendente sulla revoca del titolo. Il diniego impugnato, osserva, è motivato da circostanze nuove e diverse rispetto a quelle poste a base della revoca, ovvero lo svolgimento di attività abusiva.
Il giudizio dell’Amministrazione non è un giudizio di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi. Esso può essere più stringente del primo, perché il diniego può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta. Residua quindi in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente in funzione dei contenuti specifici della licenza.
Gli elementi posti a fondamento del diniego sono puntualmente indicati: i controlli del 22 e 23 aprile 2025, del 7 maggio 2025 e del 16 settembre 2025, con i relativi verbali, avevano accertato la vendita abusiva dei prodotti, sia fisica sia online, in violazione dell’art. 127 T.U.L.P.S.. Non rileva che non si siano verificate vendite nel momento del controllo, essendo plausibile che l’esposizione della merce preludesse al commercio, né è decisiva la distinzione tra vendite fisiche e online, essendo in ogni caso richiesto il rilascio preventivo della licenza.
Quanto all’assoluzione penale, il Collegio rileva che l’aver ottenuto la licenza in passato non significa automaticamente possedere all’attualità i requisiti richiesti. L’assoluzione, afferendo a una vicenda del passato, non doveva necessariamente essere citata nel provvedimento, che invece ha considerato negativamente quanto accertato in epoca successiva. Il giudizio prognostico è sindacabile dal giudice entro i limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà, e sotto tali profili il provvedimento appare immune dalle censure dedotte.
Il diniego, infine, non è sproporzionato, perché l’Amministrazione ha ripetutamente registrato lo svolgimento abusivo dell’attività e ha diffidato la società, da ultimo il 7 agosto 2025, dal perseverare. Il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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