La revoca dell’adozione della variante urbanistica è esercizio dello ius variandi, non richiede i presupposti dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 (TAR Veneto n. 1688 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’atto di adozione di una variante al Piano degli Interventi, adottata per il recepimento di accordi di pianificazione ex art. 6 l.r. Veneto n. 11/2004, costituisce esercizio dello ius variandi e non richiede i presupposti di cui all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, atteso che l’adozione non cristallizza le scelte pianificatorie e non consolida posizioni di vantaggio in capo ai privati. Fino all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, l’amministrazione conserva il potere di confermare, modificare o stralciare le decisioni assunte in via endoprocedimentale, anche in relazione alla quantificazione del contributo straordinario. L’efficacia dell’accordo di pianificazione è condizionata al recepimento nel piano approvato e le clausole dello schema negoziale, che escludono obbligazioni a carico dell’ente prima dell’approvazione, impediscono il configurarsi di un legittimo affidamento tutelabile.
Il Fatto
Due società proprietarie di un’ampia area in Comune di Jesolo, già destinata a impianti per la salute e il benessere, presentavano una proposta di accordo di pianificazione ex art. 6 l.r. Veneto n. 11/2004, finalizzata a ottenere una variante al Piano degli Interventi per la modifica della destinazione d’uso in senso turistico-residenziale, con volumetria ridotta e cessione di parcheggi a beneficio pubblico.
Il Consiglio comunale dichiarava la proposta di rilevante interesse pubblico e adottava la variante unitaria n. 4 al PI, recependo l’accordo unitamente ad altri sette. Non essendosi concluso l’iter di approvazione, anche a causa di richieste istruttorie della Regione in materia di VAS, il Consiglio comunale revocava l’adozione della variante, dichiarando l’intenzione di procedere con varianti singole per ciascun accordo. Le società impugnavano la revoca, dapprima con ricorso straordinario, poi trasposto al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio per riunione con il giudizio avverso la successiva variante generale n. 14, ritenendo insussistente una pregiudizialità tecnica o giuridica tra le impugnative e applicando il principio di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., che impone la decisione quando la controversia è matura.
Quanto alle eccezioni di rito, il Collegio ha affermato l’ammissibilità del ricorso: la revoca, pur avendo ad oggetto un atto di adozione, è lesiva e direttamente impugnabile nella peculiare ipotesi di variante “partecipata”, in cui l’adozione recepiva accordi già dichiarati di pubblico interesse con autonoma delibera rimasta efficace. Ha altresì escluso la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la nuova variante ha confermato la volumetria ma triplicato il contributo straordinario e che le ricorrenti hanno espressamente dichiarato di coltivare l’impugnazione anche ai fini risarcitori, ai sensi degli artt. 30 e 34, comma 3, c.p.a.
Nel merito, la sentenza ha escluso la violazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990. La revoca dell’adozione non è un’ipotesi di ritiro di un provvedimento produttivo di effetti consolidati, ma espressione dello ius variandi esercitabile nel corso del procedimento pianificatorio: l’adozione non determina alcuna acquisizione di utilità e l’amministrazione conserva ampia discrezionalità sino all’approvazione dello strumento, come confermano le clausole dello schema di accordo che escludono obbligazioni a carico del Comune e prevedono la risoluzione automatica in caso di mancata approvazione nel termine.
Il TAR ha poi disatteso la censura sul contraddittorio, richiamando l’art. 13 l. n. 241/1990 che esclude l’applicazione dell’art. 10-bis agli atti di pianificazione, e ha negato la sussistenza di un affidamento tutelabile, in quanto le società avevano accettato il rischio imprenditoriale del mancato perfezionamento dell’iter e non potevano confidare nell’intoccabilità dei parametri economici dell’accordo originario, ben potendo l’ente rideterminare il beneficio pubblico in correlazione allo sviluppo conferito.
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Nota della Redazione
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