Concorso dirigenti, annullamento in autotutela e improcedibilità per difetto di interesse (TAR Calabria n. 659 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento in autotutela degli atti impugnati, intervenuto in corso di causa, determina il difetto di interesse del ricorrente e la conseguente improcedibilità del ricorso. La declaratoria di improcedibilità non esime il giudice dalla valutazione della soccombenza virtuale. Quando le illegittimità accertate in sede di autotutela coincidono con i vizi denunciati nel ricorso, le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio, mentre possono essere compensate nei confronti dei controinteressati.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Segretario Generale di una provincia ha indetto una procedura selettiva per la copertura di posti dirigenziali. Il motivo centrale riguardava la riserva di posti: la procedura aveva riservato la totalità delle posizioni, mentre la disciplina invocata consentiva una quota non eccedente la metà dei posti. Contestata era anche la platea dei destinatari della riserva, individuata in alcune categorie in servizio presso l’ente.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato l’approvazione dei verbali della commissione e della graduatoria finale. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha annullato in autotutela l’intera procedura, dopo le osservazioni dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica, rendendo così priva di oggetto la domanda di annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, in pendenza del giudizio, ha avviato e concluso un procedimento di annullamento in autotutela di tutti gli atti della procedura selettiva. Il provvedimento è stato adottato a seguito del confronto con l’Ispettorato, che aveva segnalato la non conformità della selezione al art. 28, comma 1-bis, d.l. n. 75/2023, convertito con legge n. 112/2023.

La norma, secondo l’Ispettorato richiamato nel provvedimento, consente che una quota, non eccedente la metà dei posti messi a concorso, sia riservata al personale interno in possesso dei requisiti prescritti. Essa non configura una deroga al principio costituzionale di accesso tramite pubblico concorso sancito dall’art. 97, comma 4, Cost., con la conseguenza che la procedura riservata agli interni va necessariamente inserita in un unico concorso, aperto anche all’esterno.

Ulteriori profili di illegittimità sono stati individuati nella mancanza di contestualità tra procedura riservata e quota esterna e nell’esclusione dei funzionari a tempo indeterminato dalla platea dei riservatari. L’Ispettorato ha inoltre escluso che il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 TUEL possa beneficiare della riserva, richiamando l’orientamento del Cons. Stato Sez. V n. 2526/2017 e la decisione TAR Sicilia n. 981/2024, secondo cui la selezione ex art. 110 TUEL non integra una vera procedura concorsuale.

Preso atto dell’annullamento integrale degli atti, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando la coincidenza tra i vizi denunciati e quelli riscontrati in autotutela: ha quindi condannato la Provincia al pagamento delle spese in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, e le ha compensate rispetto ai controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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