Carta docenti al precario: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 565 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è accolto quando il titolo sia stato notificato al domicilio digitale dell’Amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e la sentenza sia passata in giudicato. La procedura interna con cui il Ministero gestisce le richieste di erogazione del contributo ha valenza meramente organizzativa, non è prevista da alcuna disposizione di legge e non configura né esecuzione del giudicato né condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza. La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce causa di impedimento all’esecuzione, dovendo il Commissario ad acta porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico di servizio, con condanna al pagamento di € 500,00.
Dopo aver notificato la sentenza al domicilio digitale del Ministero, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza, lamentando l’inutile decorso dei 120 giorni previsti per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Ministero si è costituito sostenendo di aver predisposto una procedura per l’attivazione della carta e che sarebbe stato onere della ricorrente attivarla.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Sul piano dei presupposti, il Collegio verifica la notifica della sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, richiamando gli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Accerta altresì il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Nel merito, il Tribunale respinge le eccezioni del Ministero. La procedura interna predisposta per semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo ha valenza meramente interna agli uffici ministeriali e non è prevista da alcuna disposizione di legge. Essa non può quindi configurare una forma di effettiva esecuzione della sentenza del giudice ordinario, né una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza. Il Collegio osserva che la ricorrente ha comunque adempiuto alle richieste dell’Amministrazione notificando la sentenza ottemperanda prima di instaurare il giudizio, richiamando in proposito TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 492 del 2026.
Accolta la domanda, viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono causa legittima di impedimento. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo a compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari, ridotti della metà per il carattere seriale e la non elevata complessità.
Nota della Redazione
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