Accesso difensivo non motivato e massivo: legittimo il diniego dell’Azienda (TAR Calabria n. 627 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso difensivo agli atti deve essere motivata in modo puntuale e specifico, con indicazione di un interesse strumentale personalizzato collegato al documento richiesto, non essendo sufficiente un generico riferimento alle esigenze probatorie o difensive. Il difetto di motivazione integra profilo di inammissibilità dell’istanza e di infondatezza del ricorso, non potendo l’interesse difensivo essere prospettato per la prima volta in giudizio. Costituisce, inoltre, limite invalicabile all’ostensione il carattere massivo della richiesta, unica e riferita collettivamente a più soggetti con ragioni di credito distinte, che imponga all’amministrazione un carico di lavoro irragionevole o una consistente attività di elaborazione, idonei a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un’Azienda Sanitaria Provinciale, aveva ottenuto da una sentenza del giudice ordinario la condanna dell’Azienda al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In esecuzione di quel titolo, l’Azienda aveva adottato una determinata di liquidazione, comprensiva degli accessori.

Per conoscere le modalità di quantificazione degli accessori, un difensore aveva inoltrato via PEC, in nome di numerosi dipendenti, un’unica istanza di accesso agli atti, chiedendo la trasmissione dei prospetti contabili allegati alle determine o di altri atti d’ufficio. L’Azienda aveva riscontrato trasmettendo i cedolini, ma aveva negato l’ostensione dei documenti di calcolo, ritenendo l’istanza inammissibile e non tenuta l’amministrazione a elaborare dati. Il ricorrente ha quindi agito per l’annullamento del diniego e la condanna al rilascio della documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di riunione dei giudizi relativi ad altre posizioni, non sussistendo ragioni di connessione soggettiva per difetto di identità delle parti, non essendo sufficiente la mera connessione procedimentale.

Nel merito, il Tribunale ha osservato che l’istanza non era stata presentata personalmente dal ricorrente, ma dal difensore, che l’aveva proposta in forma collettiva e massiva per più soggetti con ragioni di credito differenti, senza motivazione e senza dimostrazione del potere rappresentativo. Pur potendosi prescindere dai rilievi sulla rappresentanza, il ricorso è stato ritenuto infondato sotto i profili della motivazione e della natura massiva.

Quanto al primo profilo, la Corte ha rilevato che l’istanza era motivata solo tautologicamente, con il generico intento di conoscere le modalità di quantificazione degli accessori, e priva di qualsiasi indicazione di un interesse difensivo personalizzato. L’interesse difensivo era stato prospettato per la prima volta in ricorso e mai nell’istanza.

Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, il Collegio ha ricordato che il legislatore esige che le finalità dell’accesso siano dedotte in modo puntuale e specifico già nell’istanza di ostensione, per consentire all’amministrazione il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione controversa, non bastando un generico riferimento a esigenze probatorie.

Il secondo profilo attiene al carattere massivo dell’istanza, unica e rivolta a un numero cospicuo di assistiti. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, la Corte ha ribadito che vanno respinte le richieste manifestamente onerose o sproporzionate, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché le richieste massive uniche. Il rigetto del ricorso, con compensazione integrale delle spese per le peculiarità della vicenda, conclude la decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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