Sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità del ricorso per mancata coltivazione (TAR Puglia n. 667 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, resa dalla parte ricorrente, determina la improcedibilità del gravame. La fattispecie integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, riconducibile al difetto sopravvenuto di interesse, che il giudice deve dichiarare d’ufficio, anche in assenza di formale istanza di parte, in forza del principio dispositivo che caratterizza il processo. La definizione in rito della controversia, per ragioni di economia processuale e di mero rito, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento del 22.2.2022 con cui la Provincia di Barletta-Andria-Trani aveva disposto l’archiviazione della propria istanza di autorizzazione unica ambientale, relativa alle emissioni in atmosfera di un impianto di frantumazione inerti, nonché la richiesta di voltura di precedenti determinazioni dirigenziali. A sostegno del ricorso, la società aveva dedotto profili di illegittimità del provvedimento di archiviazione, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. Si era costituita in giudizio la Provincia per resistere, mentre le altre parti intimate non si erano costituite.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha rilevato che la società ricorrente, in data 25 marzo 2026, aveva depositato una memoria con la quale aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, intervenuta dopo la proposizione del gravame, ha determinato l’estinzione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rendendo la controversia priva di oggetto.
Richiamando l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., il Collegio ha quindi ritenuto che la causa potesse essere decisa in camera di consiglio, senza necessità di discussione orale. In applicazione del principio dispositivo, che regola il processo amministrativo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse.
La pronuncia si fonda sul presupposto che, una volta venuto meno l’interesse strumentale alla decisione di merito, non residui alcuna utilità concreta per il ricorrente nella definizione del giudizio. Il TAR ha precisato che tale esito è coerente con la natura satisfattiva dell’interesse azionato, il quale deve permanere per tutto il corso del processo.
Quanto alle spese di lite, la natura di definizione in rito della controversia, unita alla circostanza che il ricorso non è stato esaminato nel merito, ha indotto il Collegio a disporne la compensazione tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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