Promozione per merito straordinario richiede servizi che esulano dai doveri d’istituto (TAR Calabria n. 435 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione per merito straordinario, prevista dall’art. 71 d.P.R. n. 335/1982 in deroga alla regola del concorso di cui all’art. 97 Cost., non si fonda sulla sola rilevanza dell’operazione investigativa né sugli eccezionali risultati conseguiti. Occorre che l’attività del dipendente travalichi i parametri ordinariamente richiesti nello svolgimento dei compiti di istituto, configurandosi come servizio che esula dai doveri d’istituto. La valutazione dell’amministrazione è espressione di discrezionalità ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopica illogicità, incongruenza della motivazione o travisamento del fatto. L’art. 75-bis del medesimo d.P.R., introdotto dal d.Lgs. n. 126/2018, impone la previa approvazione di criteri di massima che tipizzino le fattispecie.
Il Fatto
La ricorrente, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Reggio Calabria, aveva partecipato in qualità di responsabile della Prima Squadra di P.G. a una complessa indagine denominata “Canada 2.0”, protrattasi per oltre due anni e conclusasi con il deferimento all’autorità giudiziaria di numerosi soggetti e con tre arresti in flagranza per detenzione di materiale pedopornografico.
Il Questore aveva proposto la ricorrente per la promozione per merito straordinario. Il Capo della Polizia, recependo il parere sfavorevole del Consiglio per le ricompense e quello conforme della Commissione per il personale, ha rigettato la proposta, riconoscendo invece l’encomio solenne. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo carenza motivazionale, illogicità, disparità di trattamento e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricognizione della disciplina. L’art. 71 d.P.R. n. 335/1982 richiede, oltre agli eccezionali risultati e all’eccezionale capacità, che il dipendente abbia reso servizi straordinari all’amministrazione, dando prova di qualità idonee ad adempiere le funzioni della qualifica superiore. L’art. 75-bis, introdotto dal d.Lgs. n. 126/2018, subordina il conferimento all’approvazione di criteri di massima che tipizzino le procedure e le fattispecie.
Su tale base è stata adottata la Circolare ministeriale del 15 aprile 2020, che richiede un contributo profuso oltre i parametri ordinariamente richiesti nello svolgimento dei compiti istituzionali. La promozione, del resto, consente di accedere alla qualifica superiore in deroga alla regola del concorso, sottraendo il dipendente al confronto comparativo con i colleghi.
Quanto alla natura del potere, la giurisprudenza amministrativa riconosce all’amministrazione una discrezionalità assai ampia, tanto più estesa quanto più elevato è il livello della ricompensa, sindacabile solo per macroscopica illogicità, incongruenza o travisamento. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. II n. 716 del 2022.
Nel merito, il diniego si identifica per relationem nelle valutazioni del Consiglio per le ricompense. Quest’ultimo ha ritenuto che il contributo, pur encomiabile, non presentasse carattere di eccezionalità/straordinarietà rispetto alle competenze denotate, rientrando nelle prerogative del Compartimento, che per struttura ed esperienza ha come esclusiva missione tali indagini. La motivazione non è apparsa né stereotipata né contraddittoria, risultando coerente con la stessa premessa generale della proposta questorile, che descriveva un’indagine corale.
Il Collegio ha quindi escluso la disparità di trattamento e la censura di natura statistica sul tempo dedicato all’esame delle pratiche. Quanto alla dedotta difformità delle date delle sedute, essa trova smentita nel verbale prodotto dalla difesa erariale, che attesta la valutazione unitaria delle proposte; eventuali refusi risultano privi di effetto invalidante. Il ricorso è stato rigettato, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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