Nessuna rimessione in termini per il concorrente negligente nella gara telematica (TAR Lazio n. 827 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche con offerta telematica, il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione previsto dall’art. 25, comma 2, terzo periodo, d.lgs. n. 36/2023 opera soltanto in presenza di un comprovato malfunzionamento, pur temporaneo, delle piattaforme imputabile alla stazione appaltante, oppure di una incertezza assoluta sulle cause del tardivo invio. Il rimedio non è invocabile in caso di negligenza dell’operatore economico, il quale, reso edotto ex ante dalle regole della lex specialis, deve attivare con congruo anticipo il caricamento dei file. Grava sul concorrente il principio di autoresponsabilità, con la conseguenza che eventuali errori od omissioni nella formulazione dell’offerta restano a suo carico. Sul piano probatorio, l’attestazione della stazione appaltante fondata sui file log, oggettivamente verificabili, non è di per sé sospetta solo perché proveniente dal gestore della procedura.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese impugnava davanti al TAR Lazio la nota con cui la Regione Lazio ne aveva disposto la non ammissione a una gara a procedura aperta, suddivisa in più lotti, per l’affidamento di servizi di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle aziende sanitarie regionali, bandita ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023.

Secondo la ricorrente, il mancato perfezionamento dell’invio entro il termine sarebbe dipeso da rallentamenti e anomalie della piattaforma S.TEL.LA, nonostante il tempestivo avvio delle operazioni di caricamento. La stazione appaltante, costituitasi, replicava che i log di sistema dimostravano il corretto funzionamento della piattaforma e che il ritardo era ascrivibile alla condotta dell’operatore, il quale si era disconnesso per un lungo intervallo e aveva iniziato l’importazione delle buste firmate solo dopo la scadenza. La richiesta misura cautelare era stata respinta con ordinanza n. 4326/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina applicabile, richiamando l’art. 25, comma 2, terzo periodo, d.lgs. n. 36/2023, che ha sostituito il previgente art. 79, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016. Il meccanismo di sospensione e proroga del termine opera in due sole ipotesi: un malfunzionamento comprovato delle piattaforme imputabile alla stazione appaltante, oppure un’incertezza assoluta sulle cause del tardivo invio.

Ne discende che il rimedio è escluso in presenza di negligenza dell’operatore, il quale deve attivarsi con congruo anticipo, essendo a conoscenza delle modalità tecniche di presentazione telematica stabilite dalla lex specialis. Il Collegio richiama il principio di autoresponsabilità del concorrente, che sopporta le conseguenze degli errori commessi nella formulazione dell’offerta, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, n. 448 del 2022.

Quanto all’onere probatorio, il Tribunale applica il principio di vicinanza della prova, valorizzando l’attestazione della stazione appaltante fondata sui file log, ritenuta attendibile perché basata su dati oggettivamente verificabili, in linea con Cons. Stato, sez. V, n. 6605 del 2021. I log documentano la disconnessione dell’utente per oltre un’ora e mezza e l’avvio dell’importazione delle buste firmate solo alle 16:14, oltre il termine di scadenza.

Il Collegio esclude pertanto sia il malfunzionamento della piattaforma sia l’incertezza sulle cause del mancato invio, anche in considerazione del numero di offerte presentate da altri operatori nella medesima giornata. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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