Silenzio della Regione su accreditamento sanitario e improcedibilità per sopravvenuto provvedimento (TAR Lazio n. 815 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione è dichiarato improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’ente adotti un provvedimento che definisca, ancorché in senso sfavorevole, la posizione sostanziale del ricorrente, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia sul dovere di provvedere. La sopravvenuta adozione dell’atto dopo l’instaurazione del ricorso giustifica la condanna alle spese a carico dell’amministrazione, che ha dato causa al processo con la propria inerzia. I motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento sopravvenuto seguono il rito ordinario, con conversione del rito e fissazione dell’udienza per l’esame della domanda cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 02.12.2024, a mezzo posta elettronica certificata, istanza alla Regione Lazio per ottenere l’accreditamento della propria struttura per l’assistenza domiciliare rivolta a persona parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficiente, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 4/2003. Il procedimento, protocollato con n. 1476747, non è stato concluso nei termini.

La società ha quindi proposto ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per l’accertamento del diritto alla conclusione del procedimento con rilascio dell’accreditamento mediante deliberazione di Giunta regionale, con conseguente condanna dell’amministrazione. Nel corso del giudizio la Regione ha adottato la comunicazione prot. U.1231902 del 15.12.2025, con cui ha sospeso il procedimento in attesa della definizione del nuovo fabbisogno assistenziale. Avverso tale atto la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la ricorrente aveva chiesto l’accertamento del silenzio serbato dalla Regione sull’istanza di accreditamento per l’assistenza domiciliare.

La Regione, con provvedimento del 15 dicembre 2025 depositato in giudizio, ha ritenuto di sospendere il procedimento in attesa della definizione del nuovo fabbisogno assistenziale. L’adozione di tale atto, pur non satisfattivo della pretesa, definisce il segmento procedimentale oggetto della domanda sul silenzio.

Ne consegue che il giudizio sul silenzio deve essere dichiarato improcedibile, essendo intervenuto il provvedimento regionale che elimina la materia del contendere sulla mancata conclusione del procedimento.

Quanto ai motivi aggiunti, proposti avverso la comunicazione di sospensione, il Tribunale dispone la conversione del rito con contestuale fissazione della camera di consiglio del 10 febbraio 2026 per l’esame della domanda cautelare.

Le spese relative al giudizio sul silenzio sono poste a carico della Regione, stante l’avvenuta adozione del provvedimento solo a seguito dell’instaurazione del presente ricorso. Il Collegio condanna pertanto l’amministrazione al pagamento della complessiva somma di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *