Silenzio-inadempimento e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 550 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’ente, nelle more del giudizio, abbia posto in essere atti che integrano un significativo avvio del procedimento richiesto dal privato. Rileva, a tal fine, l’emanazione di provvedimenti con cui l’amministrazione avvia l’istruttoria finalizzata all’adozione degli atti di propria competenza, ancorché il procedimento non sia concluso e gli atti adottati siano, in tesi, affetti da vizi: questi ultimi sono censurabili in via autonoma, ma escludono in radice la persistenza dell’inerzia e l’interesse a una pronuncia sul silenzio. Tale pronuncia, potendo solo ordinare l’avvio del procedimento, non recherebbe alcuna utilità giuridicamente rilevante ove l’avvio sia già intervenuto.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale, proprietaria e occupante di terreni siti nel territorio di un Comune, veniva destinataria di una richiesta di restituzione dei fondi avanzata dall’ente in forza di una sentenza del Commissario degli Usi Civici, confermata in appello e passata in giudicato, che ne aveva accertato l’appartenenza al demanio collettivo comunale.
Dopo una serie di interlocuzioni con la Regione e con il Comune, la società presentava istanza, in data 29 ottobre 2024, chiedendo l’avvio del procedimento di sistemazione dei fondi mediante permuta ai sensi dell’art. 3, commi 8-bis e 8-ter, legge n. 168/2017 o, in subordine, mediante mutamento di destinazione d’uso ex art. 12 legge n. 1766/1927. A fronte dell’inerzia dell’ente, la società proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento. Il primo giudice lo dichiarava inammissibile; la decisione veniva riformata dal Consiglio di Stato, che affermava la giurisdizione amministrativa e rimetteva la causa al primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, confermando il rilievo dell’ordinanza istruttoria, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Decisivo il deposito documentale del Comune, dal quale risulta la pubblicazione di un avviso per l’individuazione di terreni privati da destinare ad uso civico e la successiva approvazione degli esiti, con la verifica di idonee manifestazioni di interesse.
Il Tribunale ha qualificato tali attività come un significativo avvio del procedimento finalizzato alla sistemazione dei terreni, corrispondente all’oggetto principale dell’istanza della società, con conseguente cessazione del silenzio.
Il Collegio ha argomentato che l’istanza era volta a sollecitare l’avvio e non la conclusione del procedimento, poiché sia la permuta sia la sdemanializzazione prevedono una fase istruttoria di ricerca dei terreni equivalenti e, soprattutto, una fase decisoria di esclusiva competenza della Regione.
Irrilevanti, ai fini della decisione, le doglianze della ricorrente sulla mancata comunicazione di avvio e sull’inosservanza delle formalità degli artt. 7-13 legge n. 241/1990, sull’ubicazione dei terreni o sull’assenza di impegno di spesa: si tratta di profili censurabili in sede di impugnazione degli atti, ma l’emanazione di questi ultimi esclude in radice la persistenza dell’inerzia. La pronuncia sul silenzio avrebbe potuto solo ordinare l’avvio del procedimento, già intervenuto, senza aggiungere utilità giuridicamente rilevante.
Il rilievo assorbente ha esonerato il Collegio dall’esame delle eccezioni del Comune e della richiesta di sospensione. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., con compensazione delle spese in ragione della particolarità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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