Il potere disciplinare dell’ateneo sanziona le condotte lesive della dignità degli studenti (TAR Lombardia n. 2515 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione disciplinare degli atenei sugli studenti si esercita anche per fatti compiuti fuori dai locali universitari, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore. Il bene giuridico protetto non è solo la reputazione dell’istituzione, ma soprattutto l’integrità personale e la dignità degli studenti. È sanzionabile la condotta offensiva realizzata in una chat di gruppo su social network quando la qualifica di studente sia desumibile oggettivamente e il contenuto sia divenuto conoscibile per effetto della volontaria inclusione della persona offesa. Non è invocabile la tutela della riservatezza della corrispondenza, essendo il contenuto reso accessibile proprio dall’autore. La scelta della sanzione, in presenza di condotte discriminatorie, resta espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per illogicità o abnormità.
Il Fatto
Il ricorrente, studente del primo anno di un Master universitario, ha impugnato il provvedimento disciplinare con cui l’ateneo ha disposto il posticipo del conseguimento del diploma e la conseguente esclusione dalla cerimonia di consegna.
Il procedimento era stato avviato a seguito della contestazione di uno scambio di messaggi in una chat di gruppo su social network, condivisa con altri compagni di corso, contenenti commenti offensivi e lesivi della dignità di una studentessa. Il collegio di disciplina ha qualificato la condotta come grave violazione dei doveri di comportamento, applicando la sanzione prevista dalla normativa di ateneo. Il ricorrente ha censurato, tra l’altro, l’estensione del potere sanzionatorio a fatti ritenuti meramente privati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla portata della giurisdizione sanzionatoria dell’ateneo. Il ricorrente sosteneva che i fatti contestati, avvenuti fuori dall’università, fossero estranei al potere disciplinare, salvo il limite della lesione della reputazione dell’istituzione.
La tesi è respinta sul fondamento dell’art. 16, comma 1, del r.d.l. n. 1071/1935, che attribuisce la giurisdizione disciplinare sugli studenti anche per fatti compiuti fuori dalla cerchia dei locali universitari, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore. A questo si affiancano il Codice di comportamento di ateneo e il punto 14 della tabella degli illeciti, che tipizza i comportamenti discriminatori realizzati anche tramite social network, quando la qualifica di studente sia desumibile oggettivamente.
Il Collegio sottolinea che il bene giuridico protetto non è solo la reputazione dell’ateneo, ma soprattutto l’integrità personale e la dignità degli studenti, in tal senso richiamando un proprio precedente, la sent. n. 2986/2024. Nel caso concreto, la chat era stata creata e frequentata da soggetti la cui qualifica di studenti era desumibile, e conteneva frasi volgari e sessiste rivolte a una compagna di corso: ciò integra la violazione del dovere di rispettare la dignità altrui, a prescindere dal luogo o dalla modalità.
È respinta anche la censura sulla riservatezza della corrispondenza. La condotta è stata realizzata tramite social network, a cui la stessa persona offesa è stata fatta volontariamente partecipare, rendendo così conoscibile il contenuto dei messaggi. Irrilevante l’errore del ricorrente sulla visibilità dei messaggi antecedenti all’ingresso in chat, trattandosi comunque di dichiarazioni discriminatorie imputabili al momento della loro redazione.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ritiene infondata la censura sulle garanzie partecipative, poiché il ricorrente è stato edotto dei fatti e ha partecipato all’audizione. Sulla proporzionalità, la scelta della sanzione rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per illogicità o abnormità, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5700/2018 e sez. II, n. 3112/2020. Il contenuto dei messaggi e la finalità di includere la compagna nella chat non possono essere derubricati a goliardia, rendendo logica e proporzionale la sanzione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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