Cittadinanza italiana: le denunce penali precludono il beneficio anche senza condanna (TAR Lazio n. 745 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione del beneficio della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità valutativa sullo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. I fatti di rilievo penale emergenti dall’istruttoria sono valutabili negativamente in sede amministrativa anche a prescindere dagli esiti processuali, poiché il comportamento non è considerato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì per formulare un giudizio prognostico sul grado di assimilazione dei valori dell’ordinamento e sulla futura integrazione. L’estinzione del reato per intervenuta prescrizione non impedisce tale valutazione, restando il fatto storico indice di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza. Il sindacato del giudice amministrativo è di natura estrinseca e formale, limitandosi alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero stabilmente presente in Italia, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il provvedimento, notificato nel novembre 2021, si fondava sulla sussistenza di pregiudizi di carattere penale.
In particolare, l’amministrazione aveva valorizzato due comunicazioni di notizia di reato: una per il delitto di maltrattamenti in famiglia e una per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e oltraggio a pubblico ufficiale, definita con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti divenuta irrevocabile. Il ricorrente ha sostenuto la violazione della norma sulla cittadinanza, l’assenza di condanne ostative, il travisamento dei fatti e l’omessa valutazione della propria integrazione sociale, evidenziando che per il reato di maltrattamenti l’azione penale era stata esercitata per il reato minore di lesioni e la sentenza aveva dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro dei principi che reggono la materia. Nei procedimenti di naturalizzazione, la discrezionalità dell’amministrazione si traduce in un apprezzamento di opportunità circa l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale, da condurre sulla base di un complesso di circostanze. Il conferimento dello status di cittadino presuppone che non sussista alcun dubbio o ombra di inaffidabilità del richiedente, anche con valutazione prognostica circa la piena adesione ai valori costituzionali.
Da ciò discende il limite del sindacato giurisdizionale, che resta di natura estrinseca e formale e non può spingersi oltre la verifica di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante. L’estinzione del reato per intervenuta prescrizione non assume rilievo dirimente: il comportamento addebitato resta comunque valutabile quale fatto storico indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego. L’amministrazione non deve considerare soltanto i fatti penalmente rilevanti, ma anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando.
Il Collegio sottolinea la diversità del piano amministrativo rispetto a quello penale. Le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento si pongono su un piano autonomo, sia per il diverso rigore probatorio — nel processo penale è necessario il grado di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, mentre il diniego della cittadinanza richiede il semplice fondato sospetto — sia perché la concessione comporta l’attribuzione dei diritti politici.
Sul piano della condotta dichiarativa, la non veritiera dichiarazione nella domanda integra, ove non un falso penalmente rilevante, una causa di inammissibilità della stessa e rappresenta un indizio di inadeguata conoscenza o adesione alle regole e ai valori dell’ordinamento di cui si chiede lo status. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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