Silenzio sul riconoscimento del titolo estero e commissario ad acta (TAR Lazio n. 744 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo l’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza del privato volta al riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea. Presupposti necessari e sufficienti sono la titolarità di una situazione giuridica soggettiva legittimante e la scadenza del termine per provvedere. In materia opera il termine specifico dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento, elevabile fino a quattro mesi ove l’Amministrazione richieda le eventuali integrazioni ai sensi del comma 2. Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere con atto espresso e nomina, in caso di perdurante inottemperanza, il commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero un’istanza di riconoscimento del proprio titolo di specializzazione conseguito in Romania, abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. L’istanza è rimasta priva di risposta. La parte ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio, senza adottare il provvedimento richiesto. La controversia giunge al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che decide in camera di consiglio, sulla sola questione dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nella mancata risposta all’istanza diretta al riconoscimento di un titolo conseguito all’estero. La vicenda va ricondotta allo schema del silenzio-inadempimento, di cui il Tribunale ricostruisce i presupposti.
Elementi necessari e sufficienti per la sussistenza di un silenzio rilevante sono la titolarità di una situazione giuridica soggettiva legittimante e la scadenza del termine per provvedere. Entrambi risultano integrati: risulta inutilmente decorso il termine generale della legge n. 241 del 1990 ed è decorso anche il termine specifico previsto in materia dal d.lgs. n. 206/2007.
Il Tribunale richiama l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, secondo cui l’autorità competente provvede sul riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Richiama altresì il comma 2 del medesimo articolo, che fissa in trenta giorni dal ricevimento della domanda il termine per accertare la completezza della documentazione e per richiedere le eventuali integrazioni. Ne deriva che il termine complessivo per il provvedimento conclusivo può giungere al massimo a quattro mesi.
Nel caso di specie l’Amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere. Il ricorso va pertanto accolto quanto all’accertamento dell’inerzia. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere con atto espresso nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se più breve.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina quale commissario ad acta il Dirigente generale preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, con ulteriore termine di centoventi giorni. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati con le sentenze della Corte di giustizia Preindl, Vlassopoulou e Morgenbesser, nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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