Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Veneto n. 1158 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale, con la conseguente attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e l’accredito della somma oggetto del capo condannatorio. La verifica dei presupposti processuali richiede la notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’importo oggetto dell’obbligo non può essere equiparato a voce retributiva. Il giudice nomina Commissario ad acta un dirigente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso, con obbligo di allocare la somma in bilancio e di porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 366/2025 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente, del valore annuo di € 500,00, per gli anni scolastici di servizio, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di € 1.500,00.
Espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e che la stessa è passata in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e chiede l’attivazione della Carta con accredito della somma, oltre alla nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo accoglie il ricorso muovendo dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Collegio verifica innanzitutto la notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione, richiamando gli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accerta poi l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e la definitività della sentenza, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Constatata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, attivando la Carta elettronica e versando in essa l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, precisando che tale importo non può essere equiparato a voci retributive. Il termine è fissato in 60 giorni. Viene nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, con obbligo di provvedere all’allocazione in bilancio e all’espletamento delle fasi di spesa, restando esclusa la carenza di fondi quale causa di impedimento. Le spese, liquidate in € 800,00, seguono la soccombenza, a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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