Responsabilità della Difesa per leucemia da missioni in Bosnia con uranio impoverito (TAR Lazio n. 593 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del datore di lavoro per malattia professionale del militare impiegato in missioni all’estero, la responsabilità ha natura contrattuale e trova fonte nel contratto di lavoro integrato dall’art. 2087 cod. civ., la cui formulazione aperta impone l’adozione delle misure tecnologicamente più avanzate di tutela della salute, anche contro rischi solo ipotetici e non ancora scientificamente acclarati. Il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione, l’inadempimento e i danni conseguenza; il datore deve provare l’assenza di colpa e di aver adottato tutte le cautele necessarie. Il nesso causale civile si accerta con criterio probabilistico (“più probabile che non”) e con il principio di equivalenza delle condizioni di cui all’art. 41 cod. pen. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del competente Comitato comporta l’inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione, che per escludere la propria responsabilità non può invocare un fattore causale ignoto, ma deve provare il fattore causale fortuito.
Il Fatto
La moglie e i figli, eredi legittimi di un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri deceduto a cinquantotto anni per leucemia mieloide acuta, hanno agito ai sensi dell’art. 30 c.p.a. per il risarcimento dei danni iure hereditatis e iure successionis, patrimoniali e non patrimoniali.
Il militare aveva prestato servizio in Bosnia-Erzegovina nelle missioni “DETERMINED FORGE” e “ALTHEA DETERMINED FORGE” tra il 2004 e il 2005, con incarico di Capo Cellula G9 presso il Reggimento MSU-SFOR. I ricorrenti hanno prospettato l’esposizione continuativa a uranio impoverito e ad altri agenti cancerogeni, in asserita assenza di strumenti di prevenzione e di protezione individuale. Il Ministero della Difesa si è costituito con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione contrattuale della responsabilità datoriale, già affermata dall’Adunanza plenaria n. 1 del 2018. L’art. 2087 cod. civ. svolge una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche, e impone misure aggiornate ai nuovi ritrovati della tecnica, senza che rilievi di carattere economico possano essere opposti.
Sul piano probatorio il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui grava sul lavoratore la prova del danno, della nocività dell’ambiente e del nesso causale, mentre sul datore incombe la prova liberatoria. Il nesso di causalità è governato dal principio di equivalenza delle condizioni e valutato con criterio probabilistico-statistico, tanto più pregnante quando siano in gioco l’integrità psico-fisica del militare e la disponibilità concreta di mezzi di protezione.
Nel caso concreto il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia, con conseguente concessione dell’equo indennizzo; il Ministero dell’Interno aveva poi riconosciuto il de cuius equiparato alle vittime del dovere. Da tali accertamenti deriva l’inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione. Questa non ha allegato né dimostrato la riconducibilità dell’infermità esclusivamente a fattori esogeni al servizio, né l’adozione di misure idonee a escludere la potenzialità patogenetica dei fattori di rischio. La responsabilità è pertanto affermata.
Quanto alla liquidazione, il Collegio accoglie la domanda di danno biologico terminale e danno catastrofale, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2024, non essendo emerse circostanze idonee a giustificarne l’abbandono. Il periodo tra la diagnosi e il decesso è di ottantadue giorni: ai primi tre è applicato il valore massimo non personalizzabile, ai restanti il valore tabellare con personalizzazione del cinquanta per cento. Il danno catastrofale è liquidato in euro 121.969,50.
Il Collegio applica il principio della compensatio lucri cum damno, detraendo l’equo indennizzo e la speciale elargizione già riconosciuti, ma non gli assegni vitalizi, diretti a ristorare un pregiudizio patrimoniale da perdita della capacità di lavoro. Respinta è invece la domanda di danno patrimoniale da perdita delle retribuzioni future, posta mai entrata nel patrimonio del de cuius. Accolto parzialmente il ricorso.
Nota della Redazione
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