Divieto di detenzione armi revocabile solo con mutamento delle circostanze (TAR Toscana n. 847 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi ha un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione, poiché la misura non può avere efficacia sine die, oltre il venir meno della situazione di pericolosità che ne aveva giustificato l’adozione. L’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di revoca sussiste al ricorrere di due condizioni: il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e il decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione della misura, individuato in cinque anni. Il solo decorso del termine quinquennale, unitamente alla buona condotta, non è circostanza automaticamente idonea a ripristinare le condizioni di affidabilità del soggetto, dovendo il Prefetto valutare in concreto la congruenza del tempo trascorso rispetto alla mitigazione dell’originaria situazione di pericolo.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Arezzo ha respinto la propria istanza di revoca del divieto di detenzione di armi adottato nei suoi confronti. La misura inibitoria era stata emessa dopo che il ricorrente era stato colto nel trasportare in auto fucile, munizioni e un coltello di 25 cm, senza custodia e liberi nell’abitacolo, e dopo una successiva perquisizione domiciliare dalla quale era emersa una custodia delle armi non diligente e tale da renderle facilmente asportabili da terzi.

L’istanza di revoca era fondata sul decorso di cinque anni dall’applicazione del divieto, ai sensi dell’art. 39 del TULPS. La Prefettura aveva riscontrato negativamente, ritenendo che i presupposti cautelari posti a base del decreto non fossero venuti meno. Il ricorrente ha impugnato sia il diniego sia l’originario divieto, lamentando la violazione di legge, il difetto di motivazione e istruttoria e la contrarietà ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, consolidato nella Sezione, secondo cui non sussiste un obbligo generale dell’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del riesame della legittimità dell’atto, poiché il relativo potere soggiacere alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione e non si esercita in base a un’istanza di parte, avente portata meramente sollecitatoria.

Tale orientamento si fonda sull’esigenza di evitare l’elusione del termine di impugnazione mediante la proposizione di un’istanza all’amministrazione, con compromissione della certezza delle situazioni giuridiche. Nondimeno, il Tribunale richiama la giurisprudenza formatasi nella peculiare materia, secondo cui l’amministrazione è obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca quando il divieto non può avere efficacia sine die.

Il Collegio individua le due condizioni che fanno sorgere in capo al destinatario l’interesse giuridicamente protetto al riesame: il mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e il decorso di un ragionevole lasso di tempo, identificato in cinque anni e recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020.

Nel caso concreto, la Prefettura si è attivata riesercitando il potere, avviando una nuova istruttoria e pronunciandosi espressamente, senza che l’esito procedimentale dovesse necessariamente essere positivo. Quanto alle ragioni della conferma, non emergono nuovi fatti storici idonei a superare la valenza degli elementi posti a base del divieto, i quali, per molteplicità e plurioffensività, delineano un atteggiamento del ricorrente non rispondente ai doveri di diligenza nel settore delle armi e della caccia.

Il disvalore degli episodi non è ridiscutibile, non essendo stato impugnato l’originario divieto e non risultando sopravvenienze penali favorevoli, essendo stato emesso un decreto penale di condanna per l’omessa custodia delle armi. Il solo decorso del quinquennio e la buona condotta non ripristinano automaticamente l’affidabilità, dovendo il Prefetto valutare caso per caso. La valutazione discrezionale espressa con il provvedimento impugnato non è quindi intaccata da profili di irragionevolezza o travisamento dei fatti, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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