Riconoscimento titolo abilitativo estero e obbligo di provvedere nel termine trimestrale (TAR Lazio n. 299 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra un silenzio rilevante ai fini dell’art. 31 cod. proc. amm. l’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito in altro Stato dell’Unione europea. I presupposti sono l’esistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato e la scadenza del termine di legge. In materia opera il termine specifico di tre mesi fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, preceduto dal termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere e nomina, fin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. L’operato dell’Amministrazione e del Commissario deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito all’estero, in altro Stato dell’Unione europea, con riferimento alla classe di concorso A045. L’Amministrazione non ha dato alcuna risposta.

La ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio con ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, chiedendo l’ordine di provvedere e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, con condanna ai costi. Il Ministero si è costituito in giudizio senza fornire chiarimenti sulla corretta esecuzione della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i presupposti del silenzio rilevante ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm.: l’esistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Entrambi risultano integrati nel caso di specie.

Quanto al profilo temporale, è decorso il termine generale della legge n. 241 del 1990 ed è maturato anche il termine specifico di materia. Il riferimento è all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, secondo cui l’autorità competente provvede sul riconoscimento con provvedimento da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 dello stesso articolo fissa in trenta giorni dal ricevimento della domanda il termine per accertare la completezza della documentazione e per richiedere le eventuali integrazioni.

La ricorrente è titolare di una posizione giuridica soggettiva che la legittima a ottenere il provvedimento. L’Amministrazione, dal canto suo, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione della procedura prevista per legge. Il Collegio accoglie dunque la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere.

Ne deriva un ordine articolato: comunicare entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla notifica della sentenza la completezza della documentazione, ovvero le eventuali integrazioni necessarie; determinarsi definitivamente sull’istanza entro tre mesi dal completamento della richiesta. In difetto provvede il Commissario ad acta, nominato fin d’ora nel Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso.

Il Collegio richiama i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, con i precedenti della Corte di Giustizia UE (cause C-675/17, C-340/89, C-313/01, C-298/14), e le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le oscillazioni della giurisprudenza d’appello sui presupposti del riconoscimento e sull’Adeverinta ministeriale giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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