Commissario ad acta dirigente senza compenso nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 1196 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta nominato in un dirigente della stessa amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e la sua attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, è applicabile per analogia a tutte le altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il commissario è tenuto al deposito telematico degli atti tramite la procedura PAT.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore distrattario nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Palermo, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di tale pronuncia. Il Tribunale civile aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il ricorso è stato notificato il 30 dicembre 2025 e depositato il 3 gennaio 2026. La questione giunge davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha provveduto al pagamento nonostante il passaggio in giudicato del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata mediante attestazione del 25 febbraio 2025 e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero in data 10 giugno 2024.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine è stato nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero resistente.
La parte più significativa della decisione riguarda la gratuità dell’incarico. Il Collegio ha escluso ogni compenso in capo al commissario, in quanto la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente comporta che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno il TAR richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti dei Tar Calabria, Sicilia, Campania e Sardegna.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Quanto alle modalità operative, il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, da firmare digitalmente e inoltrare all’indirizzo PEC indicato nell’elenco predisposto per il processo amministrativo telematico.
Le spese di lite, comprensive di quelle relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni, e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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