Inammissibile ricorso contro sola delibera di Giunta sul piano alienazioni (TAR Lazio n. 98 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera della Giunta comunale che propone il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 è immediatamente impugnabile, ma non produce l’effetto di classificazione del bene come patrimonio disponibile, che si determina solo con l’approvazione del Consiglio comunale. Il ricorrente che impugni la sola proposta di Giunta, omettendo di gravare l’atto consiliare di approvazione, difetta di interesse originario alla decisione di merito, poiché l’eventuale annullamento non gli arrecherebbe alcuna utilità concreta. L’aggiornamento del piano, anche in senso opposto al precedente e a fronte della sua omessa attuazione, costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa non irragionevole.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e quali eredi di due soggetti che avevano da tempo nella loro disponibilità terreni del Comune, impugnavano davanti al TAR Lazio la delibera della Giunta comunale con cui era stato aggiornato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. L’atto distingueva i terreni destinati all’alienazione da quelli destinati alla locazione, ricollocando i fondi nella disponibilità dei ricorrenti nel secondo ambito.
Secondo i ricorrenti, l’aggiornamento contraddiceva il precedente operato dell’Ente, che a partire dal 2009 aveva avviato procedure per favorire l’acquisto dei terreni da parte degli occupanti. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della successiva delibera consiliare di approvazione del piano. L’istanza cautelare era respinta per difetto del fumus boni iuris e la causa giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il sistema delineato dall’art. 58 D.L. n. 112/2008. Il comma 1 affida alla Giunta la redazione dell’elenco dei beni suscettibili di valorizzazione o dismissione; il comma 5 ne consente l’impugnazione; il comma 2 stabilisce che l’inserimento nel piano determina la classificazione del bene come patrimonio disponibile e che è la deliberazione consiliare di approvazione a fissare le destinazioni d’uso urbanistiche.
Da qui la lettura sistematica: la Giunta formula una proposta di piano, pure immediatamente impugnabile, ma questa diviene definitiva solo con l’approvazione del Consiglio comunale. Solo con tale approvazione si produce l’effetto classificatorio e la preclusione dell’autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2, cod. civ.
Il Collegio conforta l’interpretazione richiamando l’art. 42, comma 2, lett. b), TUEL, che annovera i piani e i programmi finanziari tra gli atti fondamentali di competenza consiliare, e la sentenza del Consiglio di Stato n. 5415/2020.
Su questa base, l’omessa impugnazione della delibera del Consiglio comunale n. 62 del 29.11.2023, che ha approvato la proposta di piano, determina l’inammissibilità del ricorso. Alla data del gravame i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare almeno l’atto consiliare: l’annullamento della sola delibera di Giunta non arrecherebbe loro alcuna utilità pratica, rimanendo efficace l’atto di approvazione. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza originaria di interesse.
Il Collegio aggiunge che il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito. L’aggiornamento del piano, anche in senso opposto al precedente e in ragione dell’omessa attuazione di quest’ultimo, costituisce scelta ampiamente discrezionale, giustificata dal lungo decorso del tempo dal 2009 al 2023. Le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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