Esecuzione del giudicato: obbligo del Comune e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1295 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la rituale instaurazione del contraddittorio e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, deve essere affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Tale obbligo comprende la sorte capitale, gli interessi legali e gli oneri accessori, ivi incluse le spese successive all’emanazione del titolo, mentre restano escluse le spese di precetto, rimesse alla libera scelta del creditore. La penalità di mora non è dovuta quando l’inadempimento trovi giustificazione in vincoli normativi e di bilancio. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’esecuzione è affidata a un commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza n. 1674/2021, la Sezione aveva definito il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del Comune, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte accolto e condannando l’ente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva presso la sede dell’ente il 10 gennaio 2022.

Non avendo il Comune debitore provveduto al pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato anche a mezzo di commissario ad acta, la condanna dell’ente al pagamento delle ulteriori somme ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della procedura esecutiva, rilevando il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003.

Non essendo emersi motivi giustificativi dell’inadempienza, il Collegio ha affermato la persistenza dell’obbligo del Comune di eseguire il giudicato, detratte le somme eventualmente già versate. L’obbligo riguarda la sorte capitale e ogni interesse od onere accessorio. Sono pertanto dovute le spese successive all’emanazione del titolo — registrazione, esame, copia, notificazione — e i compensi relativi agli atti di diffida, che rientrano automaticamente tra quelli conseguenti alla decisione, senza necessità di espressa statuizione.

Restano invece escluse le eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Il pagamento del dovuto deve avvenire entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva, su istanza di parte, un commissario ad acta, nell’ulteriore termine di novanta giorni.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ne ha escluso la sussistenza delle condizioni, tenuto conto delle specifiche difficoltà dell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. È stata invece accolta la domanda di riconoscimento degli interessi legali ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., dal passaggio in giudicato del titolo fino al soddisfo, in assenza di prova del maggior danno. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota da depositarsi a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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