Payback dispositivi medici: atti regionali e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 471 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile per le annualità 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata, non contrastante con gli artt. 23 e 41 Cost. né con il principio di legittimo affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. I provvedimenti regionali adottati ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. n. 78/2015 hanno natura integralmente vincolata: le regioni si limitano a porre a carico dei fornitori lo sforamento già certificato in sede statale, secondo quote fissate ex lege. Ne deriva che la controversia involge un diritto soggettivo patrimoniale, non un interesse legittimo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, di concerto con il MEF, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il decreto del 6.10.2022 sulle linee guida propedeutiche, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e la circolare prot. n. 22413 del 29.9.2019.

Con due ricorsi per motivi aggiunti la società impugnava poi i decreti con cui le regioni Piemonte e Liguria avevano approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, quantificando gli importi dovuti ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. n. 78/2015. La questione centrale riguardava la legittimità del payback e la giurisdizione sui provvedimenti regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce analiticamente il quadro normativo del payback, dal d.l. n. 98/2011 al d.l. n. 78/2015, fino alla rimodulazione operata dalla legge n. 145/2018 e al comma 9 bis introdotto dal d.l. n. 115/2022. Richiama integralmente la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha escluso la violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost., qualificando il meccanismo come contributo di solidarietà e misure derogatorie. Le medesime argomentazioni valgono, per il TAR, anche rispetto ai parametri della CDFUE.

Quanto ai vizi propri degli atti gravati, il Collegio li ritiene infondati. La disciplina era conoscibile ex ante: il tetto nazionale, fissato al 4,4% del fabbisogno sanitario sin dal 2014, era noto alle imprese, che avrebbero dovuto conformarvi la propria condotta secondo ordinaria diligenza. Il difetto di istruttoria e l’asserita retroattività non sussistono, poiché il tetto regionale ha confermato la medesima misura di quello nazionale.

Il TAR esclude poi la lesione dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica: il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore e non incide sul prezzo né sull’oggetto dei singoli contratti, rimanendo estraneo alle procedure di affidamento.

Sui ricorsi per motivi aggiunti, il Tribunale rileva il difetto di giurisdizione. Le regioni, ai sensi del comma 9 bis, svolgono attività meramente tecnico-contabile e ricognitiva, priva di discrezionalità, di fronte a competenze statali in ordine alla determinazione del tetto e alla sua certificazione. Non si ravvisa potere autoritativo, poiché la posizione della società si sostanzia in un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non mediato dall’esercizio di poteri discrezionali. Il ricorso principale è rigettato; i motivi aggiunti sono inammissibili, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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