Reversibilità della pensione di guerra all’orfano maggiorenne inabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 467 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, richiesto dall’art. 45, d.p.r. n. 915/1978 per la reversibilità della pensione di guerra in favore dell’orfano maggiorenne, non coincide con quello valutato ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile. Il precedente riconoscimento dell’invalidità civile, anche con indennità di accompagnamento, non costituisce di per sé prova della sussistenza del diverso requisito dell’inabilità a proficuo lavoro. Il giudizio medico-legale della Commissione medica di verifica e quello del consulente tecnico d’ufficio, se congruamente motivati, sono idonei a fondare il rigetto della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio maggiorenne di un militare deceduto e di una titolare di trattamento pensionistico di reversibilità, ha chiesto l’accertamento del diritto alla reversibilità della pensione di guerra con decorrenza dal 6 marzo 2018, quale orfano maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con provvedimento dell’8 febbraio 2019, sulla base del giudizio della Commissione medica di verifica di Roma, che aveva escluso l’inabilità a proficuo lavoro. Il ricorso gerarchico proposto è rimasto privo di riscontro. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei Conti, deducendo il proprio stato di invalidità civile al 100 per cento con necessità di assistenza continua e chiedendo la nomina di una CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 153, comma 1, c.g.c. per asserita violazione dell’art. 152, lett. d), c.g.c. Il ricorso indicava la disciplina applicabile e i mezzi di prova; la valutazione della loro idoneità attiene al merito e non alla ammissibilità dell’impugnazione.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 45, d.p.r. n. 915/1978, che riconosce la reversibilità ai figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro e in possesso delle condizioni economiche previste dall’art. 70 del medesimo decreto. La domanda è stata rigettata perché il giudizio della Commissione medica di verifica aveva escluso il requisito dell’inabilità.
La Corte ha attribuito rilievo decisivo alla CTU disposta in giudizio e affidata all’Ufficio Medico Legale, che ha concordato con il giudizio della Commissione. Il consulente ha esaminato la documentazione sanitaria, ha visitato l’interessato e ha concluso che il complesso morboso rilevato non determina un pregiudizio dell’omeostasi somato-psichica tale da rendere il ricorrente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
Le conclusioni peritali sono state ritenute ampiamente e congruamente motivate e pienamente condivisibili. La Corte ha escluso la necessità di ulteriori accertamenti o di disattendere il parere espresso. In particolare, ha evidenziato che il concetto di inabilità a proficuo lavoro rilevante ai fini della pensione di guerra non coincide con quello valutato per l’invalidità civile e deve restare distinto: il precedente riconoscimento dell’invalidità civile non prova il diverso requisito (cfr. Sez. Toscana, sent. n. 78/2022).
Il ricorso è stato quindi respinto. La complessità della questione tecnica e la presenza di più pareri medici hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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