Esclusione automatica delle offerte anomale e rettifica della soglia in autotutela (TAR Lazio n. 712 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, privi di interesse transfrontaliero e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, l’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di prevedere negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in deroga alla verifica in contraddittorio di cui all’art. 110. La stazione appaltante non dispone di alcuna alternativa: la scelta del meccanismo espulsivo è eterodeterminata dalla legge di gara. Ne consegue che è legittima la rettifica in autotutela con cui la commissione, rilevato l’errore materiale nel calcolo della soglia di anomalia e l’erronea attivazione del contraddittorio, convalidi la soglia corretta e disponga l’esclusione automatica, senza esaminare le giustificazioni già prodotte. Non è configurabile alcun legittimo affidamento dell’offerente nell’applicazione di una procedura avviata in contrasto con la lex specialis e con la norma imperativa.
Il Fatto
Una stazione appaltante indice una procedura aperta per l’affidamento di lavori finanziati nell’ambito del PNRR, con aggiudicazione al minor prezzo su un importo inferiore alla soglia comunitaria. Alla gara vengono ammesse ottantotto offerte. Nella seduta del 21 novembre 2025 la commissione calcola la soglia di anomalia con il Metodo A dell’Allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023, fissandola al 33,32%: l’offerta della società ricorrente, con ribasso del 33,02%, risulta congrua.
A seguito di una richiesta di chiarimenti di altro operatore, la commissione rileva un errore materiale nel foglio di calcolo: con verbale del 24 novembre 2025 ridetermina la soglia al 28,90428% e, nello stesso giorno, al 29,91%. Il RUP chiede allora le giustificazioni ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, che la ricorrente produce nei termini. Con successivo verbale del 1° dicembre 2025 la commissione convalida la soglia al 29,91% e dispone l’esclusione automatica delle offerte con ribasso pari o superiore, senza esaminare le giustificazioni. La ricorrente impugna gli atti e chiede l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Il Collegio esamina congiuntamente i motivi incentrati sull’esclusione applicata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 36/2023. La norma, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di importo inferiore alle soglie europee e privi di interesse transfrontaliero, prevede che le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 110, inseriscano negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale quando le offerte ammesse siano almeno cinque.
Il Tribunale sottolinea il dato testuale: la legge adopera l’indicativo “prevedono” e non il condizionale “possono prevedere”. Sussistendo tutti i presupposti — lavori, prezzo più basso, almeno cinque offerte, importo sotto soglia, assenza di interesse transfrontaliero — la stazione appaltante è tenuta a inserire la clausola espulsiva e non conserva alcun margine di scelta tra il meccanismo automatico e la verifica ordinaria in contraddittorio. La commissione, pertanto, si è correttamente auto-vincolata al dettato normativo.
Quanto all’errore materiale nel calcolo, il Collegio ritiene legittima la rettifica operata in autotutela, che ha ripristinato la legittimità procedurale applicando il metodo corretto della lex specialis, a prescindere dalla qualificazione giuridica adottata dalla stazione appaltante. La commissione ha così sanato un duplice errore: il calcolo della soglia e l’erronea attivazione del procedimento di verifica.
Nessun legittimo affidamento può dirsi violato. L’affidamento dell’offerente non è tutelabile quando si fonda sull’applicazione di una procedura avviata in aperto contrasto con la legge di gara e con la norma imperativa. Il richiamo alla contraddittorietà e al venire contra factum proprium non è quindi invocabile, perché l’amministrazione ha semplicemente dato corretta applicazione alla disciplina dovuta.
Dall’infondatezza dei motivi esaminati deriva l’improcedibilità del motivo sulla lex specialis per difetto di interesse, essendo accertata la legittima esclusione. È respinta anche la domanda risarcitoria, per insussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito e dell’ingiustizia del danno. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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