Sospensione della licenza ex art. 100 t.u.l.p.s. legittima per rissa nel locale (TAR Lazio n. 677 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 100 t.u.l.p.s., il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che costituisca pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La misura ha natura preventiva e non sanzionatoria: prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore e risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irragionevolezza o sproporzione della misura, essendo la discrezionalità dell’Amministrazione ampia. Il provvedimento è sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività alberghiera e di ristorazione in un comune del litorale laziale. In occasione del Capodanno 2025, presso la struttura è stata organizzata una serata con servizio di ristorazione e, dopo la mezzanotte, un intrattenimento con musica di sottofondo, accesso libero e gratuito e servizio di sicurezza all’ingresso. Verso le tre di notte, mentre nella sala erano presenti numerose persone, è scoppiato un litigio, poi estesosi ad altri soggetti, alla presenza del personale addetto alla sicurezza.
La Questura provinciale ha avviato il procedimento finalizzato alla sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e, con provvedimento del 29 gennaio 2025, ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni con chiusura della struttura per analogo periodo. La società ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione dell’art. 100 t.u.l.p.s., difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, e in subordine la sproporzione della misura. La resistente Amministrazione si è costituita contestando la fondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 100 t.u.l.p.s., che consente al Questore di sospendere la licenza dell’esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che, comunque, costituisca pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La norma attribuisce all’Autorità un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta irragionevolezza e sproporzione o del travisamento dei presupposti di fatto.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui la misura non ha carattere sanzionatorio ma preventivo, e prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore del locale dove i fenomeni contestati si sono verificati. Essa risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti e, più in generale, del pubblico. Ne deriva che l’adozione del provvedimento consegue a un giudizio ampiamente discrezionale e risulta sufficientemente motivata con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ritiene ragionevole e proporzionata la misura adottata. Dai rapporti, dai tabulati telefonici e dalle relazioni versate in atti emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che le forze dell’ordine sono state allertate da alcuni avventori, mentre le prime chiamate dei dipendenti sono avvenute solo quaranta o cinquanta minuti dopo l’inizio dei fatti. La rissa è stata grave e si è svolta all’interno del locale, dove erano presenti oltre duecento persone che hanno rischiato di rimanerne coinvolte.
Il Tribunale rileva inoltre che la rissa è avvenuta nella parte del locale in quel momento adibita a sala ballo, mentre l’esercizio risulta privo della licenza prevista dall’art. 68 t.u.l.p.s. per l’attività di pubblico spettacolo e intrattenimento. Poiché il provvedimento non mira a punire il titolare ma a prevenire fatti obiettivamente pericolosi per la pubblica incolumità, la sospensione non risulta affetta da alcun vizio di legittimità manifesto, né nell’an né nel quantum. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società alle spese di lite.
Nota della Redazione
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