Rinuncia irrituale e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 6310 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, quando non sia sottoscritta dalla parte personalmente ma dal difensore, richiede una procura speciale conferita espressamente per tale specifico atto, non potendo a tal fine considerarsi sufficiente la procura ad litem rilasciata con l’atto introduttivo del giudizio, ancorché contenente una clausola attributiva della facoltà di rinunciare. Parimenti, l’atto di rinuncia deve essere notificato a tutte le parti costituite. La rinuncia che non rispetti tali presupposti è irrituale e non può determinare l’estinzione del processo ex art. 84 c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere da tale atto, quale comportamento univoco della parte, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
Un condominio aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Viterbo, ai sensi degli artt. 30 del D. Lgs. n. 285/1992 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, aveva ordinato l’esecuzione di interventi necessari alla risoluzione della problematica derivante dalla perdita di tubature fognarie private, al fine di tutelare l’incolumità, l’igiene e la salubrità per persone e cose.
Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Comune di Viterbo si era costituito in giudizio, mentre le altre parti intimate non si erano costituite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto rilevato che l’atto di rinuncia depositato non risultava conforme ai presupposti normativi richiesti per la sua valida produzione di effetti. In particolare, il difensore del Comune aveva dichiarato in udienza di non aver ricevuto la notificazione dell’atto, pur non opponendosi; la rinuncia non risultava notificata alle altre parti del giudizio ed era sottoscritta dal solo difensore della parte ricorrente, senza che questi avesse documentato il possesso di apposita procura speciale.
Il Collegio ha precisato che la procura ad litem conferita con l’atto introduttivo non può essere considerata procura speciale alla rinuncia, anche se contiene una clausola che attribuisce al difensore la facoltà di rinunciare agli atti. A sostegno di tale orientamento, la sentenza richiama univoca giurisprudenza amministrativa, secondo cui la rinuncia al ricorso, quando non sia sottoscritta dalla parte personalmente ma dal difensore, richiede una procura speciale conferita espressamente per tale specifico atto.
Pertanto, non potendo dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia, il Collegio ha valutato se dalla stessa “rinuncia irrituale” potesse comunque desumersi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Sul punto, l’art. 84, comma 4, c.p.a. dispone che, anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse.
Sulla base di tale disposizione, il TAR ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia, sebbene irrituale, costituisse comportamento univoco della parte ricorrente, espressivo della volontà di non proseguire il giudizio. Ne è conseguita la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, stante la definizione in rito del processo.
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Nota della Redazione
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