Visibilità e altezza delle SRB non giustificano il diniego paesaggistico (TAR Lombardia n. 1741 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, in ragione dell’interesse pubblico alla capillare copertura del territorio. Il diniego opposto dall’amministrazione non può fondarsi sulla sola visibilità o sull’altezza del palo, poiché si tratta di caratteristiche ineliminabili dell’infrastruttura, la cui considerazione come motivo ostativo equivarrebbe a un’opzione zero. Il vincolo paesaggistico impone una valutazione puntuale delle caratteristiche del manufatto e delle misure di mitigazione proposte, con obbligo di specificare le ragioni concrete del contrasto con il vincolo. Un invito collaborativo a ricollocare l’impianto equivale, nella sostanza, a una reiezione della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, operatrice di telecomunicazioni titolare di autorizzazione generale, presenta al Comune un’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base su un’area privata, dichiarando la conformità ai limiti elettromagnetici e trasmettendo la domanda ad ARPA e alla competente Soprintendenza per l’autorizzazione paesaggistica.
Dopo il parere favorevole di ARPA, il Comune indì la conferenza di servizi quando i termini erano già scaduti, poi trasmise il preavviso di rigetto. La Soprintendenza espresse un parere favorevole condizionato, chiedendo lo spostamento dell’impianto sul lato opposto della proprietà. Verificata l’impossibilità tecnica di tale ricollocazione, il Comune adottò il diniego definitivo. La ricorrente impugnò gli atti dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento normativo del D. Lgs. n. 259/2003. L’art. 43, comma 4, assimila le infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria; l’art. 51 ne dichiara la pubblica utilità. Da tale qualificazione la giurisprudenza fa discendere la generale compatibilità di tali impianti con ogni destinazione urbanistica, anche perché diversamente si avallerebbe un divieto generalizzato di installazione delle SRB.
Il favor per la diffusione della rete non consente però di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello paesaggistico, presidiato da vincoli legittimi ed efficaci. Il punto di equilibrio va ricercato caso per caso, in relazione alle caratteristiche concrete del manufatto e del contesto.
Nel merito, il Collegio osserva che i pareri all’origine del diniego si sono limitati a enunciare l’esistenza del vincolo e a sostenere l’ins assentibilità del progetto in ragione dell’altezza. L’invito a ricollocare l’impianto, pur formulato in termini collaborativi, equivale a una reiezione della domanda: la visibilità non può costituire valida ragione di diniego, perché corrisponderebbe a un’opzione zero per l’intera categoria di infrastrutture.
Rileva inoltre che non risulta smentito in atti che l’impianto sia stato progettato con il palo filiforme e con soluzioni atte a contenere l’impatto visivo, e che lo spostamento richiesto non fosse tecnicamente percorribile per la presenza di sottoservizi e accessi. L’altezza è caratteristica ineliminabile, adeguata all’area da servire: solo una progettazione difforme dalle soluzioni tecniche normalmente praticate potrebbe costituire sintomo di sproporzione.
La tutela paesaggistica non può quindi cancellare l’effetto sul paesaggio, ma solo dosarlo attraverso la prescrizione delle modalità di realizzazione. L’amministrazione deve specificare le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie, esaminando le caratteristiche del manufatto e indicando gli elementi di contrasto con il vincolo. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e accertamento del diritto della ricorrente a realizzare l’impianto. Spese compensate, salvo il contributo unificato a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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