Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Lazio n. 686 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrando essa tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La competenza del giudice amministrativo sussiste ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. L’accertamento del passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti dell’azione. In difetto di prova dell’adempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina, per l’ipotesi di inottemperanza, un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto di usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, con condanna del Ministero all’attivazione della carta per l’importo indicato.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata anche ai fini esecutivi. Poiché l’Amministrazione non aveva ottemperato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di ricorso volto a ottenere l’esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario rimasta inadempiuta.

Ha poi verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della sentenza è stato accertato mediante idonea certificazione degli uffici competenti, acquisita in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 403/2026. È stato inoltre riscontrato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Quanto alla riconduzione del provvedimento ottemperando tra quelli esperibili con il rimedio dell’ottemperanza, il Collegio ha richiamato l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede espressamente tale rimedio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Nessun dubbio residua, dunque, sulla ricomprensione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato tra i provvedimenti azionabili.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, con adozione degli adempimenti finalizzati e riconoscimento degli importi dovuti.

In accoglimento della richiesta della ricorrente, è stato nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o in altro funzionario delegato, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, con compenso liquidato a carico del Ministero e ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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