Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 1070 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalle parti nel corso dell’udienza pubblica e non contestato, determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per carenza d’interesse. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni accertamento nel merito, restando preclusa la decisione delle questioni di legittimità prospettate. La regolazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice, che può disporne la compensazione quando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia abbia obiettivamente inciso sulla condotta processuale e sostanziale delle parti.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune di Pietrasanta ha disciplinato i termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime, dapprima differendoli in forza della versione originaria dell’art. 3, comma 3, legge 5 agosto 2022, n. 118, poi fissandoli al 30 settembre 2027 in applicazione delle modifiche introdotte dall’art. 1 del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166, e infine avviando il procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara.

La ricorrente ha articolato, oltre al ricorso introduttivo, due distinte serie di motivi aggiunti, chiedendo in via pregiudiziale il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, e formulando domande di accertamento e di condanna al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica del 28 maggio 2026, chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione, è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, come già dichiarato in atti, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva a sua volta preso atto con dichiarazione versata in atti della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.

Il Collegio ha rilevato che le parti, con rappresentazioni convergenti, hanno entrambe riconosciuto il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia. Su questa premessa il Tribunale ha dichiarato la improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, senza procedere ad alcun esame del merito.

Tale esito assorbe necessariamente le domande di accertamento e di condanna formulate dalla ricorrente, nonché le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale, che presuppongono la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia.

Sulla regolazione delle spese il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime e che ha obiettivamente condizionato le scelte delle parti, escludendo così che l’esito del giudizio possa essere addossato ad una di esse. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili, con spese compensate e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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