Accesso agli atti edilizi e mera opposizione del controinteressato (TAR Lazio n. 507 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti non può fondarsi sulla sola mancanza del consenso del controinteressato. La normativa in materia rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta il potere di valutare la fondatezza dell’istanza, anche in contrasto con l’opposizione manifestata dal terzo. In materia edilizia, ai fini dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990, è sufficiente il requisito della vicinitas, da intendersi in termini più ampi di quelli che perimetrano la legittimazione ad agire. Nel giudizio sull’accesso, che è giudizio sul rapporto e non sull’atto, il giudice accerta la sussistenza del diritto e può riconoscere l’eccesso per ragioni diverse da quelle indicate dall’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di fabbricati posti in un comune e confinanti con un compendio immobiliare su cui insiste un’attività di agriturismo di proprietà di un terzo. Con istanza del 31.10.2025, inviata a mezzo PEC, ha chiesto al Comune copia della documentazione relativa alle pratiche edilizie di quel compendio e di tutti i documenti amministrativi concernenti le autorizzazioni rilasciate per l’esercizio dell’attività, al fine di verificarne la conformità edilizia.

Decorsi i termini di legge senza riscontro, il Comune ha comunicato un formale diniego solo con PEC del 05.12.2025, dunque dopo lo spirare del termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. A fondamento del diniego il Comune ha addotto la mancata autorizzazione da parte del controinteressato. La ricorrente ha impugnato il silenzio e il successivo diniego, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio. Il ricorso in materia di accesso, nonostante la struttura impugnatoria, introduce un giudizio sul rapporto e non sull’atto: il giudice non si limita a verificare l’esistenza di vizi della determinazione amministrativa, ma deve accertare la sussistenza del diritto all’accesso. Ne consegue che la sentenza può riconoscere l’eccesso per ragioni diverse da quelle indicate dall’amministrazione.

Quanto all’interesse legittimante, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, in materia edilizia, è sufficiente il requisito della vicinitas, intesa in termini più ampi di quelli che perimetrano la legittimazione ad agire (TAR Lombardia Milano, Sez. IV, n. 1648 del 2025). Registra poi il diverso indirizzo che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, reputa inammissibile l’istanza che si limiti a invocare la mera vicinitas senza enucleare uno specifico interesse personale, attuale e diretto, risolvendosi in richiesta esplorativa (TAR Basilicata Potenza, Sez. I, n. 452 del 2024), e quello di segno opposto per cui la mera vicinitas è condizione necessaria e sufficiente (TAR Campania Napoli, Sez. II, n. 5224 del 2023).

Nel caso concreto, a specifica richiesta del Presidente, il difensore ha chiarito a verbale che l’istanza poggia su pregresse diffide inoltrate da controparte e su un contenzioso stragiudiziale. Su tali presupposti, la motivazione del diniego comunale non appare idonea, essendo fondata sulla sola opposizione del controinteressato, ragione di per sé insufficiente (TAR Campania Napoli, Sez. VIII, n. 2742 del 2025): l’accesso deve essere garantito quando è necessario per la tutela dei diritti del richiedente, nonostante le eventuali opposizioni del terzo.

Il Collegio ribadisce che, in caso di opposizione per asseriti giustificati motivi, l’amministrazione deve coinvolgere il richiedente, dando conto dell’opposizione e della propria valutazione sulla segretezza, così da consentirgli di contestarla e di precisare in che misura i documenti non ostendibili siano strettamente indispensabili per la tutela dei propri interessi (TAR Veneto Venezia, Sez. III, n. 1753 del 2024). Va quindi escluso che l’amministrazione possa assumere a fondamento del diniego la mera mancanza del consenso del controinteressato, poiché la normativa rimette sempre a essa il potere di valutare la fondatezza della richiesta, anche in contrasto con l’opposizione manifestata (TAR Sicilia Palermo, Sez. I, n. 1309 del 2023).

Il ricorso è pertanto accolto ai fini dell’obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza, sulla base dei parametri giurisprudenziali indicati, entro quindici giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Comune è condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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