Conversione del permesso di soggiorno stagionale: l’avviso ex art. 10-bis va notificato al datore di lavoro che ha curato l’istruttoria (TAR Lombardia n. 2552 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’avviso di avvio del procedimento di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 deve essere notificato non soltanto al lavoratore straniero richiedente, ma anche al datore di lavoro che ha curato l’istruttoria della procedura di ingresso dello straniero in Italia, trattandosi del soggetto nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre effetti e che è comunque in grado di fornire elementi utili all’istruttoria. La mancata comunicazione dell’avviso di preavviso di diniego al datore di lavoro determina la violazione del contraddittorio procedimentale e comporta l’illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di conversione, indipendentemente dalla circostanza che il contratto di lavoro subordinato sia stato nel frattempo stipulato con un diverso datore di lavoro. Il vizio procedimentale assume rilievo in quanto il datore di lavoro che ha attivato la procedura di ingresso è il soggetto deputato ad attestare l’effettiva instaurazione e il regolare svolgimento del rapporto di lavoro stagionale, requisito necessario per la conversione del titolo di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era giunto in Italia a seguito della domanda avanzata da una ditta, sottoscrivendo in data 03/10/2023 il contratto di soggiorno presso la Prefettura. Successivamente, avendo stipulato un contratto di lavoro subordinato con una diversa società, in data 31/07/2024 aveva richiesto la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In data 12/01/2026 la Prefettura aveva inviato un avviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 al nuovo datore di lavoro, richiedendo documentazione attestante l’instaurazione del rapporto di lavoro stagionale e le buste paga relative allo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi. Con provvedimento del 23/01/2026 la Prefettura rigettava la domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definendo la causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. all’esito della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio ha accertato che l’avviso di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 non era stato notificato al datore di lavoro che aveva curato l’istruttoria della procedura di ingresso dello straniero in Italia, ossia il soggetto che avrebbe dovuto attestare l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro stagionale.
La pronuncia evidenzia come la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza costituisca adempimento imprescindibile del procedimento, funzionale a garantire il pieno contraddittorio. Tale garanzia non può ritenersi satisfatta nei confronti del solo lavoratore richiedente, atteso che il datore di lavoro originario è comunque il soggetto nella cui disponibilità si trovano gli elementi istruttori necessari a comprovare il requisito dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stagionale.
La mancata attivazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro che ha curato l’istruttoria ha pertanto inficiato la legittimità del provvedimento di rigetto, giacché l’Amministrazione avrebbe dovuto porre tale soggetto nella condizione di fornire le proprie osservazioni prima dell’adozione del diniego. Il Tribunale ha conseguentemente accolto il ricorso, compensando le spese tra le parti in ragione della particolarità e della novità della questione trattata.
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Nota della Redazione
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