Informazione antimafia interdittiva e termini non perentori: il quadro indiziario prevale sulle difese procedimentali (TAR Puglia n. 435 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva postula una valutazione globale e sintomatica del pericolo di infiltrazione mafiosa, desumibile da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, senza che rilevi la circostanza che i soggetti coinvolti abbiano già rassegnato le dimissioni dagli organi sociali o che singole posizioni siano state archiviate. I termini procedimentali di cui agli artt. 91 e 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non hanno natura perentoria, con la conseguenza che il decorso del tempo non determina la decadenza del Prefetto dal potere di provvedere. La clausola risolutiva di cui all’art. 92, comma 3, cod. antimafia opera automaticamente ed ex lege, trovando applicazione a tutte le tipologie di erogazioni pubbliche, incluse quelle di carattere straordinario, in virtù del rinvio all’art. 67, comma 1, lett. g), del medesimo decreto.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore agro-alimentare e beneficiaria di contributi comunitari, impugnava il provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Foggia ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, nonché la conseguente determina dell’Agea di decadenza dai contributi con intimazione alla restituzione delle somme. La Prefettura aveva fondato il proprio convincimento su vicende giudiziarie coinvolgenti, direttamente o indirettamente, componenti del consiglio di amministrazione della società, già dimissionari, in relazione a un’operazione di polizia nel settore delle truffe ai danni dell’Unione europea.

La ricorrente deduceva la violazione dei principi partecipativi, avendo presentato memorie non considerate, l’elusione di una precedente pronuncia del TAR che fissava un termine per la conclusione del procedimento e l’insufficienza del quadro indiziario a sostenere il giudizio di permeabilità mafiosa.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo l’interdittiva antimafia legittimamente adottata sulla base di un quadro indiziario complesso e convergente. La dimostrazione della contiguità dell’impresa con la consorteria mafiosa è stata desunta dal rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 416-bis e 640-bis cod. pen. dell’attuale vicepresidente del consiglio di amministrazione, quale organizzatore che metteva a disposizione dell’associazione competenze e ingenti somme, nonché dal coinvolgimento di altri familiari in attività illecite nel medesimo settore economico. Il Collegio ha valorizzato la successione di imprese familiari nel medesimo comparto e l’inserimento dei soggetti in dinamiche criminali, ritenendo tali elementi idonei a fondare il convincimento del pericolo di infiltrazione, a prescindere dalle dimissioni e dall’archiviazione di singole posizioni.

Quanto alla lamentata violazione dei termini procedimentali, il TAR ha precisato che i termini di cui agli artt. 91 e 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non sono perentori e che il loro superamento non priva il Prefetto del potere di provvedere, né determina alcun danno per l’impresa, potendo gli enti erogatori procedere anche in assenza dell’informazione, sottoponendo le erogazioni a condizione risolutiva.

Sulla censura relativa al provvedimento Agea, il Collegio ha rilevato che la clausola risolutiva è espressamente prevista dall’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 e opera ex lege, senza necessità di specifica menzione nel provvedimento di decadenza. L’eccezione per le erogazioni di carattere straordinario non è contemplata dalle norme e si porrebbe comunque in contrasto con la finalità della normativa antimafia. Quanto all’asserita incompetenza dell’Agea per la Misura 21 PSR, l’attività di recupero è di competenza esclusiva dell’Agenzia, che ha agito in assenza di discrezionalità, conformemente alle procedure interne.

La censura relativa al mancato riscontro delle memorie procedimentali è stata infine ritenuta generica, non avendo la ricorrente indicato quali specifici elementi probatori sarebbero stati ignorati dall’Autorità prefettizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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