Il danno da ritardo va azionato entro il termine di decadenza dall’atto che conclude la procedura concorsuale (TAR Lazio n. 13757 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da ritardo, proposta in via autonoma ai sensi dell’art. 30 c.p.a., è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni, che decorre dal momento in cui il ritardo è venuto a cessare, ossia dall’adozione dell’atto di nomina del vincitore della procedura concorsuale. Fino alla definizione della procedura concorsuale e all’approvazione della graduatoria finale, la pretesa dell’aspirante alla nomina ha consistenza di interesse legittimo pretensivo, la cui lesione va fatta valere nel termine decadenziale; la consistenza di diritto soggettivo, soggetta alla sola prescrizione, sorge solo dopo l’approvazione della graduatoria e riguarda la diversa pretesa all’assunzione. La mancata impugnazione nei termini determina l’irricevibilità dell’azione risarcitoria.

Il Fatto

Un gruppo di partecipanti a una procedura concorsuale interna indetta nel 2008 per la nomina a Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, conclusasi con decreto di nomina del 2 aprile 2019, ha proposto azione risarcitoria autonoma dinanzi al TAR Lazio, deducendo il danno da ritardo derivante dalla durata non ragionevole della procedura stessa. I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive e contributive tra la qualifica di appartenenza e quella successivamente conseguita, ex art. 2043 c.c., assumendo che la procedura avrebbe dovuto concludersi entro il gennaio 2011. Il ricorso è stato notificato il 27 agosto 2024, quindi oltre cinque anni dopo l’adozione del decreto di nomina.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la natura della situazione giuridica fatta valere dai ricorrenti, qualificandola come interesse legittimo pretensivo al conseguimento del bene della vita, ossia la nomina a Vice Ispettore, la cui lesione era stata determinata dal ritardo nell’espletamento della procedura concorsuale.

La Corte ha rammentato che l’azione risarcitoria per la lesione degli interessi legittimi può essere esperita anche in via autonoma, senza previa domanda di annullamento, ma entro il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 30 c.p.a. Ha quindi individuato il momento di decorrenza di tale termine nell’adozione del decreto di nomina dei ricorrenti del 2 aprile 2019, data in cui il lamentato ritardo è venuto a cessare e in cui è stata definitivamente accertata la spettanza del bene della vita.

Ritenuto che il ricorso, notificato il 27 agosto 2024, sia stato proposto ben oltre i termini decadenziali, il Collegio ha dichiarato l’irricevibilità del gravame. Quanto al precedente di questa Sezione, il TAR ha escluso la conferenza della sentenza n. 4585/2025, precisando che essa riguardava la diversa ipotesi della pretesa all’assunzione dopo la definizione della procedura concorsuale e l’approvazione della graduatoria finale, che, nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, definisce l’atto finale della fase pubblicistica e fa sorgere in capo ai vincitori un diritto soggettivo all’assunzione, tutelabile nel termine prescrizionale ordinario e non in quello decadenziale.

La peculiarità della vicenda ha tuttavia giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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