Legittimazione di occupazione abusiva su demanio civico: l’atto regionale è endoprocedimentale (TAR Lazio n. 332 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui la Regione dispone di dare seguito al procedimento di legittimazione dell’occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio civico è atto endoprocedimentale, privo di attitudine lesiva immediata e diretta. Esso si colloca nella fase in cui la proposta di legittimazione dei periti demaniali viene pubblicata ai fini delle eventuali opposizioni degli enti interessati e dei possessori. Il Comune, che può essere titolare del potere di opposizione, non è quindi legittimato a impugnare immediatamente tale atto. La lesione della sfera giuridica si produce solo con la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dal direttore regionale competente ai sensi della disciplina regionale e statale in materia di usi civici.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il direttore regionale ha disposto di dare seguito al procedimento di legittimazione dell’occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio civico della collettività, a favore di una privata controinteressata, su particelle identificate al catasto.

Il Comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina statale in materia di usi civici, sostenendo che la qualifica di legittimata spetterebbe a un terzo e che, in ogni caso, i terreni non sarebbero oggettivamente suscettibili di legittimazione per incompatibilità con la loro destinazione urbanistica. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, qualificando l’atto come endoprocedimentale, e nel merito ha chiesto il rigetto. La questione arriva così davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione regionale e dichiara il ricorso inammissibile. L’atto impugnato riguarda un passaggio interno al procedimento di legittimazione, insuscettibile di recare lesione immediata alla sfera giuridica del Comune.

Il percorso argomentativo muove dalla disciplina regionale del Lazio in materia di usi civici, i cui commi 8 e 9 regolano le operazioni di verifica e accertamento sui terreni di proprietà collettiva e attribuiscono alla Regione, tramite determinazione del direttore competente, la legittimazione delle occupazioni. Tali norme vanno integrate con la risalente ma ancora vigente disciplina statale contenuta negli artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927 e nel RD n. 332/1928.

Quanto alla proposta di legittimazione, che spetta ai periti demaniali iscritti nell’albo regionale, essa deve essere pubblicata ai sensi degli artt. 15, 16 e 30 del RD n. 332/1928, proprio allo scopo di suscitare l’eventuale opposizione, entro trenta giorni, da parte degli enti che ne hanno diritto, tra cui lo stesso Comune, o dei possessori delle terre. Questi ultimi possono altresì presentare domanda di legittimazione.

L’atto impugnato si colloca in questa fase del procedimento e non conferisce quindi alcuna lesione immediata e diretta ai soggetti coinvolti, ai quali l’ordinamento riserva gli strumenti partecipativi ora richiamati. La conclusione del procedimento vede l’emissione della determinazione del competente direttore regionale, della cui adozione non risulta agli atti. Da qui l’inammissibilità del ricorso.

Le spese sono compensate, per la peculiarità della materia e trattandosi di controversia tra enti pubblici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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