Ordine di demolizione, comunicazione di avvio non necessaria (TAR Lazio n. 342 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di attività vincolata della pubblica amministrazione e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, né una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Il decorso del tempo non genera alcun affidamento legittimo tutelabile in capo al proprietario dell’abuso. Ai fini della qualificazione dell’intervento come ristrutturazione è necessaria una preesistenza edificata, individuabile come identità strutturale; le opere di recinzione sono soggette al regime del permesso di costruire quando superano in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia. La delimitazione dell’area di sedime da acquisire è questione rimessa alla fase esecutiva.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente del competente servizio comunale ha ingiunto la demolizione e la riduzione in pristino di opere edilizie realizzate su un lotto di terreno di sua proprietà, acquisito nel 2003, in assenza di titolo abilitativo. Il provvedimento contesta plurimi manufatti, tra cui un deposito in cemento armato, una stalla in legno, una stalletta per il ricovero di animali, un’ulteriore opera e un muro di recinzione.
La ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la natura meramente manutentiva e di restauro dell’intervento, l’assenza di trasformazione urbanistica e di incremento volumetrico, l’illegittima acquisizione dell’intero lotto anziché della sola area di sedime e la non abusività del muro di cinta. Il Comune si è costituito, eccependo in via preliminare inammissibilità e improcedibilità e chiedendo il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in via preliminare l’improcedibilità parziale del ricorso, per intervenuta acquiescenza alla porzione dell’ordinanza relativa ai manufatti nn. 2, 3 e 4: la ricorrente aveva rappresentato in ricorso che tali opere erano in corso di smontaggio, realizzando così spontaneamente l’interesse sostanziale sotteso all’azione. La relativa impugnazione è dunque inammissibile, richiamandosi Cons. Stato, Sez. VI, n. 2224 del 2021.
Nel merito, quanto ai residui punti nn. 1 e 5, il ricorso è stato respinto. La censura sull’omessa comunicazione di avvio è disattesa: l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata e le garanzie procedimentali risultano superflue, non potendosi comunque pervenire all’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990; il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 9714 del 2025, n. 7702 del 2025 e Sez. VI, n. 403 del 2025.
Il Collegio ha inoltre escluso che l’ordinanza debba motivare su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità: il decorso del tempo non radica un affidamento tutelabile, poiché la tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, ciò che non si verifica per le opere prive dei titoli prescritti (Cons. Stato, Sez. VII, n. 659 del 2024).
Quanto alla qualificazione dell’intervento, le opere sono state ritenute abusive perché riconducibili all’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 e realizzate senza titolo, con applicazione del combinato disposto dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 della legge regionale Lazio n. 15/2008. La prospettazione del restauro non è supportata da elementi probatori: la ristrutturazione esige un minimo di preesistenza edificata, individuabile come identità strutturale (Cons. Stato, Sez. II, n. 8035 del 2020; Sez. V, n. 475 del 2004), e tale presupposto difetta.
Sul muro di recinzione, in assenza di precise indicazioni nel testo unico, il Collegio ha applicato il criterio dell’impatto effettivo sul preesistente assetto territoriale: le opere di delimitazione restano soggette a SCIA se di corpo e altezza modesti, ma richiedono il permesso di costruire quando superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia (Cons. Stato, Sez. VI, n. 10 del 2016 e n. 3408 del 2014). Nella specie il manufatto crea nuovo volume e nuova superficie, risultando privo di titolo.
Infine, sulla perimetrazione dell’area da acquisire, il Collegio ha qualificato la questione come meramente materiale, rimessa alla fase esecutiva, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 8212 del 2025. Le spese sono state compensate per la risalenza temporale e la peculiarità della specie.
Nota della Redazione
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