Ottemperanza e carta docente obbligo PA per giudicato giudice ordinario (TAR Liguria n. 544 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente spetta anche ai docenti non di ruolo con contratti a tempo determinato per ogni anno scolastico, ivi compresi quelli antecedenti l’entrata in vigore della disciplina che ne ha esteso espressamente l’ambito applicativo. Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può ordinare all’Amministrazione scolastica l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice del lavoro che abbia accertato tale diritto, ancorché la stessa avrebbe potuto essere azionata in sede civile, atteso che la giurisdizione sul giudicato va radicata in base alla natura delle questioni dedotte. L’Amministrazione che non contesti l’inadempimento non assolve all’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ., dovendosi ritenere fondata l’actio iudicati. In caso di persistente inottemperanza, va nominato un commissario ad acta e va applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, in ragione della necessità di un’attività aggiuntiva consistente nell’emissione materiale della carta.
Il Fatto
Una docente non di ruolo, assunta con contratti a tempo determinato, aveva agito dinanzi al giudice del lavoro per vedersi riconoscere il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Il Tribunale di Savona, sezione lavoro, con sentenza del 19 dicembre 2023, passata in giudicato, aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la carta e a erogare l’importo complessivo di 1.500,00 euro.
Avendo l’Amministrazione lasciato ineseguita la pronuncia, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che fossero disposte le consequenziali misure coercitive e sostitutive.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio, constatando la notificazione della sentenza da ottemperare presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Costituitosi in giudizio senza svolgere contestazioni, il Ministero non ha offerto la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo esecutivo, onere gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondata l’actio iudicati, rilevando come la mancata esecuzione del giudicato integri una violazione del dovere di fedeltà e imparzialità dell’Amministrazione e come il ricorrente abbia un interesse qualificato all’esatta e puntuale esecuzione della pronuncia. Ha pertanto ordinato al Ministero di ottemperare, rilasciando la carta del docente e accreditando la somma di 1.500,00 euro, nel termine di sessanta giorni.
Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale scolastico, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di irrogazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., fissando la penalità di mora in 10,00 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, atteso che l’adempimento richiede un’attività aggiuntiva rispetto al mero versamento di somme, consistente nell’emissione materiale della carta.
Da ultimo, il Tribunale ha liquidato le spese di lite in favore della ricorrente, determinandole forfettariamente in 500,00 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, valorizzando la riconosciuta natura esecutiva del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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