Il difetto di istruttoria e motivazione invalida la diffida alla rimozione dell’occupazione di suolo pubblico (TAR Basilicata n. 251 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diffida alla rimozione di un’occupazione abusiva di suolo pubblico e al ripristino dello stato dei luoghi è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione non abbia acquisito il documento istruttorio fondamentale – quale il verbale di sopralluogo delle forze di polizia – da cui dipende l’accertamento di uno dei presupposti del provvedimento, ossia la riferibilità della condotta contestata al destinatario dell’atto. L’acquisizione postuma di tale documento non è idonea a sanare il vizio istruttorio che inficia la legittimità della determinazione, atteso che la completezza istruttoria deve sussistere al momento dell’adozione del provvedimento. Ne consegue che l’accoglimento del ricorso per tale vizio non preclude all’amministrazione l’adozione di nuovi provvedimenti all’esito della regolare acquisizione degli atti istruttori.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la diffida con cui il Comune gli ordinava di rimuovere, a proprie spese, l’occupazione abusiva di una porzione di suolo pubblico, costituente parte di una particella comunale attraversata da un tratturo, e di ripristinare lo stato dei luoghi. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione del Comando Carabinieri, secondo cui l’area risultava interessata da attività agricole svolte dal ricorrente, intento ad arare i terreni di proprietà limitrofi al tratturo.
Nel provvedimento impugnato, tuttavia, si dava atto che i terreni interessati, a seguito dell’installazione di una recinzione e di opere edilizie da parte di altro soggetto, estraneo al giudizio, continuavano ad essere sottratti all’uso pubblico. Il ricorrente deduceva, pertanto, il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, rilevando come non emergesse in che modo le superfici di proprietà pubblica fossero coinvolte nella sua attività.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione, con assorbimento di ogni altra doglianza. Il Collegio ha evidenziato che il provvedimento impugnato riposava dichiaratamente sul verbale di sopralluogo dei Carabinieri del 5 settembre 2025, dal quale sarebbe emersa la riferibilità della condotta di occupazione al ricorrente.
Tale documento, tuttavia, non era nella disponibilità del Comune, che solo a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale si era attivato per acquisirlo. La mancata acquisizione del verbale prima dell’adozione dell’atto ha determinato l’emersione di un evidente deficit dell’istruttoria procedimentale, idoneo a inficiare radicalmente la legittimità della determinazione.
Il TAR ha inoltre chiarito che l’acquisizione postuma del documento, pure richiesta dal Comune quale motivo di rinvio dell’udienza, non può sanare il vizio istruttorio riscontrato. La completezza dell’istruttoria deve, infatti, sussistere al momento dell’adozione del provvedimento, non potendo l’attività successiva dell’amministrazione colmare una lacuna invalidante.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, fermi restando gli ulteriori provvedimenti che il Comune intenderà assumere all’esito dell’acquisizione del verbale o della definizione del procedimento penale nel quale esso è confluito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.