Ottemperanza e poteri del commissario ad acta nel diniego di rinnovo concessorio (TAR Lazio n. 279 del 21.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta, nominato per l’esecuzione di una sentenza che ha annullato un diniego di rinnovo di concessione demaniale per vizi di incompetenza e di violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990, non è vincolato all’accoglimento della domanda, ma deve riesaminare la fattispecie in tutti i suoi profili, senza preclusioni di merito. Egli può quindi rigettare l’istanza di rinnovo quando il giudicato civile abbia accertato il grave inadempimento contrattuale del concessionario e l’occupazione abusiva del bene demaniale. Le cause di astensione di cui all’art. 51 cod. proc. civ. rilevano in relazione alla persona fisica del commissario e non alla conflittualità oggettiva tra l’amministrazione e il privato.

Il Fatto

Una società ha ottenuto dal TAR Lazio, con sentenza del 28 ottobre 2019, l’annullamento degli atti con cui era stato negato il rinnovo della concessione demaniale marittima di cui aveva goduto, per incompetenza dell’organo emanante e per violazione delle garanzie procedimentali.

In sede di ottemperanza, con sentenza n. 1036 del 24 dicembre 2022, il Tribunale ha assegnato all’amministrazione un termine per concludere il procedimento e ha nominato, in caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. Non essendosi il primo commissario insediato, con ordinanza n. 91 del 12 febbraio 2025 la nomina è stata revocata e conferita al Direttore dell’Agenzia del Demanio. Il commissario ha avviato l’incarico con la comunicazione dei motivi ostativi e, il 6 agosto 2025, ha rigettato la domanda di rinnovo. La società ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il reclamo, dichiarandolo infondato nel merito pur in presenza di un difetto di notificazione al Comune. La censura di violazione del giudicato è disattesa: la sentenza n. 640/2019 aveva annullato i dinieghi per ragioni esclusivamente procedimentali, rimettendo all’amministrazione il riesame della vicenda senza alcuna preclusione sulla valutazione di merito.

Il commissario, osserva il Tribunale, ha correttamente valutato il giudicato civile formatosi con le sentenze del Tribunale di Roma n. 2828/2012 e della Corte d’Appello n. 68/2017, con cui è stata accertata l’occupazione abusiva dell’area demaniale dal 1998 e la posizione debitoria della società, non estinta. Da tale inadempienza protratta nel tempo deriva la legittimità del diniego, non solo per la morosità ma anche per la gravità della condotta tenuta in costanza di rapporto.

Quanto alle garanzie procedimentali, il Collegio esclude la dedotta violazione dell’art. 10 bis: non risulta alcuna formale istanza di rateizzazione indirizzata all’amministrazione creditrice, e l’obbligazione sussiste verso l’Agenzia del Demanio, non verso il Comune, e dunque verso il commissario chiamato ad agire in luogo di quest’ultimo.

Infine, in continuità con l’ordinanza n. 556/2025, si esclude il conflitto di interessi: le cause di astensione riguardano la persona fisica del commissario e non la conflittualità oggettiva tra l’Agenzia e la società. Il reclamo è respinto, con spese compensate e compenso del commissario posto a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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