Carta docente ai supplenti per ottemperanza al giudicato (TAR Liguria n. 149 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che abbiano accertato il diritto di docenti non di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Nell’actio iudicati, l’Amministrazione che non contesti l’inadempimento non assolve all’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ., sicché il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Cinque insegnanti non di ruolo, assunte con contratti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Savona, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il loro diritto a usufruire della carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta e all’erogazione dell’importo dovuto, oltre accessori e spese di lite.
Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, notificando la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, riscontrando l’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la parte ricorrente notificato la decisione alla sede reale dell’Amministrazione.
Quanto al merito, il TAR ha rilevato che il Ministero, pur costituitosi, non aveva svolto alcuna contestazione circa l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Sul punto, il Tribunale ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, grava sull’Amministrazione l’onere di provare di avere dato esecuzione al giudicato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La mancata prova dell’adempimento ha determinato l’accoglimento dell’actio iudicati.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione scolastica di rilasciare la carta del docente a ciascuna ricorrente, accreditando le somme dovute per le annualità accertate, con i relativi accessori, e di versare le spese di lite liquidate dal giudice del lavoro. Per il caso di perdurante inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in misura forfettaria in considerazione della natura seriale della controversia e della riconosciuta assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247).
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Nota della Redazione
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