Progressioni in deroga e omissione nel PIAO: la facoltà organizzativa del Comune (TAR Campania n. 3810 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata previsione, nel PIAO, della procedura di progressione tra aree “in deroga” di cui all’art. 13, comma 6, C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019/2022 è idonea a ledere in via attuale la posizione dei dipendenti appartenenti all’area di provenienza, ove il piano sia approvato a ridosso del termine del 31 dicembre 2025, trattandosi di istituto a efficacia temporalmente limitata. Nel merito, l’attivazione della procedura integra una facoltà organizzativa dell’Amministrazione e non un obbligo automatico, ma la scelta di non attivarla non equivale ad arbitrio e resta sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza, discriminatorietà o difetto di istruttoria. La richiesta di inserire la procedura nel piano già approvato non attiva un procedimento vincolato su istanza di parte, con conseguente insussistenza del silenzio inadempimento.
Il Fatto
Le ricorrenti, dipendenti di un ente locale inquadrate nell’Area degli Istruttori, hanno impugnato il PIAO 2025-2027, come modificato da ultimo con la delibera di Giunta n. 547 del 06.11.2025, nella parte in cui la sezione dedicata al piano triennale dei fabbisogni non prevedeva l’indizione della progressione tra aree “in deroga”. L’istituto, consentito dall’art. 13, comma 6, C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019/2022, era esperibile entro il 31 dicembre 2025.
Dopo una diffida del 23 giugno 2025 rimasta senza riscontro, le ricorrenti hanno proposto azione di annullamento degli atti di pianificazione e azione avverso il silenzio inadempimento. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, stante la natura programmatoria del PIAO, e in subordine la tardività, essendo l’omissione già contenuta nella prima approvazione del piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Pur riconoscendo che il PIAO costituisce, in termini generali, atto di macro-organizzazione privo di immediata lesività, il Tribunale osserva che la natura delle singole previsioni va apprezzata in concreto, alla luce della specifica previsione contestata e della sua idoneità a incidere attualmente sulla posizione dedotta in giudizio.
Nel caso di specie le ricorrenti non rivendicano un interesse pretensivo all’immediato superiore inquadramento, ma censurano la mancata attuazione della disciplina contrattuale di valorizzazione dell’esperienza maturata. L’interesse assume carattere concreto per due ragioni: la sede programmatica precipua dell’opzione è proprio il PIAO; e la procedura speciale aveva una finestra temporale limitata, dovendo essere indetta entro il 31 dicembre 2025.
Da qui la reiezione anche dell’eccezione di tardività: la lesione assume consistenza attuale proprio per l’approssimarsi del termine finale. L’omissione non riguarda una mera aspettativa di carriera, ma la perdita della chance di accedere alla procedura transitoria riservata agli appartenenti all’area degli istruttori.
Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 13 C.C.N.L. configura una facoltà organizzativa, non un obbligo automatico di attivazione. Tale facoltà non equivale però ad arbitrio: in ossequio ai principi di trasparenza e reciproca fiducia, l’ente deve valutare la coerenza della scelta con le esigenze organizzative, le risorse, i profili professionali e la finalità di valorizzazione delle professionalità interne. Il sindacato giurisdizionale è dunque limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, discriminatorietà o difetto di istruttoria, senza sostituzione.
Il PIAO reca una programmazione di assunzioni analitica, con indicazione delle fonti di finanziamento e delle modalità di copertura. Il favor per lo scorrimento delle graduatorie vigenti e la finalità dichiarata di ringiovanimento della popolazione dipendente e di innalzamento del livello culturale non sono scelte neutre rispetto alla censura, poiché la progressione in deroga valorizza l’esperienza già maturata. La scelta non risulta perciò censurabile.
Infine, anche l’azione avverso il silenzio è infondata: la richiesta di inserire nel piano una procedura in deroga non integra un procedimento vincolato su istanza di parte, ma sollecita una scelta di macro-organizzazione, restando l’inerzia espressione del mancato esercizio di un potere programmatorio discrezionale. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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