Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 811 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione della controversia in rito, senza accertamento del merito, giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Il giudice amministrativo prende atto della sopravvenienza e chiude il processo con pronuncia dichiarativa, non di merito.

Il Fatto

La ricorrente, operatore economico del settore dei servizi di ausiliariato, aveva impugnato davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione di una gara comunitaria aperta bandita da una azienda sanitaria locale, relativa al Lotto 4 dell’Area 1, insieme ai verbali di gara, alla proposta di aggiudicazione e al giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria. Con i motivi aggiunti aveva censurato anche il diniego parziale di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione integrale delle offerte tecniche e della documentazione del subprocedimento di verifica di anomalia.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato atto con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso. Il Tribunale è stato quindi chiamato a verificare le conseguenze processuali di tale sopravvenienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, con atto dell’11 novembre 2025, ha dichiarato “di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio”. La sopravvenuta carenza di interesse è stata ritenuta circostanza idonea a definire il processo senza esame del merito.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile. La pronuncia non accerta la legittimità degli atti impugnati né la fondatezza della pretesa all’aggiudicazione o all’accesso: si limita a prendere atto del venir meno dell’interesse che sorreggeva la domanda.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di compensarle integralmente, in ragione della definizione della controversia in rito. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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