Ordine di demolizione per opere abusive prive di autorizzazione sismica e paesaggistica (TAR Lazio n. 278 del 21.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di condono o di sanatoria non autorizza l’interessato a porre in essere ulteriori opere sul manufatto oggetto della richiesta: fino alla conclusione del procedimento, gli interventi ulteriori conservano la medesima abusività. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il termine per la formazione del silenzio assenso decorre soltanto dall’emanazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, sicché in sua assenza non si forma alcun titolo tacito di condono. Le opere eseguite in assenza di autorizzazione sismica non sono suscettibili di sanatoria postuma, non essendo prevista nel sistema alcuna forma di autorizzazione in sanatoria. L’ordine di demolizione è atto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né un’autonoma comparazione dell’interesse pubblico con quello privato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile ricadente in area sottoposta a molteplici vincoli — paesaggistico, di Parco Nazionale e di sito di importanza comunitaria — impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, con avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza nel termine di 90 giorni. Il provvedimento era preceduto da un’ordinanza di sospensione dei lavori.

Secondo l’informativa di reato posta a base dell’ordinanza, il ricorrente aveva realizzato una completa ristrutturazione con ampliamenti in pianta e in altezza, demolizione di murature portanti e dell’intera copertura, rifacimento di nuove murature in posizione diversa e consolidamento con pilastrature in legno lamellare, in assenza di permesso di costruire, dei nulla osta ai vincoli e dell’autorizzazione sismica. Il ricorrente deduceva la pendenza di un’istanza di condono, il perfezionamento del silenzio assenso e l’esistenza di una CILA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il pacifico orientamento secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria o di condono non legittima l’interessato a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta: gli interventi ulteriori ripetono la illiceità dell’opera cui ineriscono strutturalmente. Nella specie le opere non erano qualificabili come completamento, ma come interventi di trasformazione edilizia, avendo determinato incremento di superficie utile e di altezza.

Sul silenzio assenso, il Tribunale ha osservato che in area vincolata il termine previsto dall’art. 35, comma 18, legge n. 47/1985 decorre solo dall’emanazione del parere dell’autorità preposta al vincolo, non essendo possibile prescinderne neppure quando i vincoli siano stati apposti dopo la realizzazione delle opere ma prima del perfezionarsi del silenzio. Poiché le autorizzazioni delle autorità di tutela non erano state rilasciate, nessun titolo tacito di condono poteva ritenersi formato.

Quanto alla CILA, il Collegio ne ha rilevato l’estraneità alle opere contestate, riguardando la stessa pavimentazioni e finiture di spazi esterni. Ha inoltre ribadito che le opere erano state eseguite in violazione dell’art. 94 d.P.R. n. 380/2001, che impone la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale nelle località sismiche. Sul punto ha richiamato l’orientamento secondo cui l’autorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuta nell’ordinamento, non essendo prevista alcuna forma di autorizzazione postuma: ne consegue la doverosa applicazione della misura demolitoria.

La carenza di autorizzazione paesaggistica è stata ritenuta di per sé decisiva. In area vincolata, la realizzazione di opere in assenza del titolo paesaggistico obbliga il Comune, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, a irrogare la più grave sanzione demolitoria di cui all’art. 31, a prescindere dal regime autorizzatorio disatteso.

Sul secondo motivo, il Tribunale ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento vincolato conseguente all’accertamento dell’illecito. Ha inoltre precisato che l’amministrazione aveva comunque comunicato l’avvio con l’ordinanza di sospensione dei lavori, regolarmente notificata. Nessuna autonoma motivazione sull’interesse pubblico è richiesta, essendo l’interesse alla rimozione dell’abuso in re ipsa, né il tempo trascorso può fondare alcun affidamento. Il ricorso è stato dunque respinto, con nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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